

Dal 7 giugno più trasparenza sui salari tra uomini e donne
Dal 7 giugno nel nostro ordinamento si è aggiunto un tassello per contrastare le discriminazioni di genere, in particolare quelle che si riflettono sulla retribuzione. È stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 125 del 1° giugno scorso, il decreto legislativo 96/2026 di attuazione della direttiva 2023/970: gli effetti del decreto si sono concretizzati, in base all’articolo 17, da domenica 7 giugno.
Di seguito una sintesi dei nuovi adempimenti, mentre per i dettagli vi rimandiamo gentilmente alle Newsletter dedicate che avete ricevuto nelle scorse settimane.
La direttiva mira a introdurre una serie di comunicazioni da parte delle aziende per permettere alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori di individuare, a parità di lavoro o rispetto a un lavoro di pari valore, disparità di trattamento collegate al genere.
Occorre, prima di tutto, evidenziare che la direttiva non mira a cancellare le differenze retributive ma a mettere al palo quelle discriminatorie, motivate cioè dal genere. Tra l’altro la direttiva, per la prima volta, pone l’attenzione sulla discriminazione intersezionale, quella fondata sul genere che enfatizza e si nutre di altri fattori come la razza, l’origine etnica, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Che cosa cambia allora con il decreto legislativo sulla trasparenza retributiva? Dal 7 giugno il lavoratore e le organizzazioni sindacali aziendali dovranno essere poste nella condizione di attivare una verifica sull’eventuale esistenza di differenziazioni legate al genere nelle politiche retributive delle imprese. I dati che dovranno essere forniti sono rappresentati da medie.
Il decreto legislativo si applica nel pubblico e nel privato, ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, anche se a tempo parziale, comprese le posizioni dirigenziali. Sono esclusi dall’orbita del decreto i contratti di lavoro domestico e quelli di lavoro intermittente.
Il cardine è il «livello retributivo», che comprende la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda, come complesso delle voci continuative e fisse. Non si tiene invece conto dei «trattamenti economici individuali non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all’interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali». Insomma, non figurano i superminimi non strutturali.
In tale prospettiva, appare quindi consigliabile che, nel contratto individuale di lavoro o nella lettera di riconoscimento di un superminimo o di altro trattamento economico individuale, il datore di lavoro espliciti i criteri oggettivi posti a fondamento dell’attribuzione quali, a titolo esemplificativo, competenze specifiche, esperienza professionale, responsabilità assegnate, particolari condizioni della prestazione, e così via. Tale formalizzazione consente di documentare ex ante la ragione giustificatrice della scelta retributiva e di disporre, in futuro, di elementi idonei a chiarire eventuali differenziali salariali che dovessero emergere nel confronto con altri lavoratori.
Il decreto legislativo, inoltre, stabilisce una presunzione generale: «L’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprensivo dei sistemi di classificazione professionale, inquadramento e trattamento economico, costituisce presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e di trasparenza» (articolo 4). La presunzione, però, non è assoluta poiché è sempre possibile dimostrare l’esistenza di «trattamenti retributivi individuali discriminatori».
Tutte le imprese sono tenute a comunicare ai candidati all’assunzione la retribuzione annua, senza chiedere l’importo dello stipendio attuale o precedente e ogni lavoratore ha diritto di chiedere e di ricevere per iscritto entro due mesi (anche tramite suoi rappresentanti o degli organismi per la parità) le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. In pratica, è stato introdotto un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore all’informazione, che vale per tutte le aziende: per le Pmi la disciplina sarà definita con un decreto ministeriale.
Solo le imprese con almeno 50 dipendenti devono anche comunicare i criteri sulla progressione di carriera.
Solo le aziende più grandi, da 100 dipendenti in su – in modo graduale a seconda delle dimensioni, in un arco temporale che va dal 7 giugno 2027 al 7 giugno 2031 e poi ogni anno – dovranno presentare dettagliate comunicazioni sulle retribuzioni, su cui saranno tenute al confronto con le organizzazioni sindacali se emergerà una differenza del livello retributivo medio tra uomini e donne, non giustificato, superiore al 5 per cento.
Questo lo schema riassuntivo degli obblighi
In sostanza, le micro e piccole imprese fino a 49 dipendenti sono escluse dai nuovi obblighi sui criteri di trasparenza della progressione retributiva e dai report annuali sulla trasparenza retributiva aziendale (per quest’ultimo obbligo l’esclusione si estende fino a 99 dipendenti). Sono invece tenute a rispettare le regole sulla trasparenza retributiva nella fase pre-assuntiva e sul diritto di informazione individuale. A tal fine trovate a questo link un fac-simile di INFORMATIVA ANNUALE che dovete estendere ai dipendenti e ripetere l’obbligo ogni anno.


Debiti Inps dilazionabili fino a 60 rate, anche due volte
Operativa la possibilità di dilazionare i debiti con l’Inps fino a un massimo di 60 rate più interessi (attualmente al 4,15%). Con la circolare 60/2026 e con il messaggio n. 1699 del 22 maggio scorso, infatti, l’istituto di previdenza ha fornito le istruzioni che attuano quanto introdotto dalla legge 203/2024 e dal Dm del 24 ottobre 2025, in base ai quali si può chiedere una rateazione fino a 36 mesi per somme fino a 500mila euro e fino a cinque anni per valori superiori, rispetto al limite ordinario precedente pari a 24 mesi.
Premi Inail, salgono i minimali
Sale il minimale dell’Inail. La retribuzione minima imponibile, ai fini del calcolo dei premi per la copertura assicurativa dal rischio infortunio sul lavoro o malattia professionale, infatti, nel 2026 passa a 58,13 euro giornalieri (1.511,38 mensili) da 57,32 euro del 202, per effetto della rivalutazione annuale al tasso d’inflazione Istat, pari all’1,4%. Lo spiega l’Inail nella circolare n. 25/2026, con il parere favorevole del ministero del lavoro, che riepiloga anche i limiti minimo e massimo giornalieri, mensili e annuali da assumere per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno in corso. Sul sito del ministero del lavoro, infine, sono pubblicati due decreti: il primo determina la retribuzione convenzionale per il calcolo delle prestazioni dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, il secondo aggiorna l’importo dell’assegno d’incollocabilità. Entrambe le nuove misure hanno decorrenza 1° luglio 2026.
Premi di produttività esenti fino a 5mila euro anche se convertiti in welfare (ma non sempre)
Premi di produttività convertiti in welfare esenti fino a 5mila euro. A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 22/E del 9 giugno 2026.
Si ricorda che su questi premi e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato è prevista una tassazione agevolata: in luogo della tassazione ordinaria utilizzando le aliquote a scaglioni di reddito e le relative addizionali regionali e comunali è applicata un’aliquota fissa a titolo di imposta sostitutiva. Per usufruire del beneficio i premi di risultato devono essere di ammontare variabile e la loro corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri ben definiti in accordi collettivi. Inoltre, sotto l’aspetto soggettivo, il beneficio è fruibile dal lavoratore che ha percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell’anno precedente.
Per gli anni 2026 e 2027 la legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha apportato due importanti modifiche alla predetta disposizione agevolativa. Infatti, da un lato è stata ridotta l’aliquota di tassazione dal 10% all’1%; dall’altro, è stato aumentato il limite massimo detassabile da 3mila e 5mila euro. Oltre a tale beneficio, il comma 184 della legge 208 del 2015 ha previsto la possibilità per il lavoratore di convertire il premio monetario in servizi di welfare o in fringe benefit.
Tale opzione consente la totale esenzione fiscale e contributiva del valore convertito nel limite massimo del valore detassabile e nel limite di esenzione previsto per il servizio di welfare ovvero per il fringe benefit. Facendo un esempio molto concreto, se trasformo il premio monetario in un buono spesa si dovrà porre attenzione al limite di esenzione dei fringe benefit stabilito attualmente nella misura di mille euro, ovvero due mila euro in caso di dipendente con figli a carico. Se, invece, converto il premio monetario in un rimborso delle spese scolastiche dei figli del lavoratore, il limite di esenzione sarà rappresentato dall’importo detassabile massimo del premio. In quest’ultimo caso, le Entrate hanno chiarito che anche il limite di detassazione massimo è innalzato da 3mila e 5mila euro. Insomma, l’apertura dell’agenzia Entrate può essere vantaggiosa laddove si dispone di piattaforma welfare.
Rilasciate le retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all’estero
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11 giugno 2026, il Decreto 29 maggio 2026 con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all’estero. A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR.
Operativi i bonus assunzioni del decreto Primo maggio
I datori di lavoro possono presentare la domanda per fruire dei bonus introdotti dai primi tre articoli del decreto Primo maggio (Dl 62/2026, pronto per l’esame del Senato). Si tratta degli esoneri contributivi per le assunzioni di under 35, donne o di lavoratori impiegati in unità produttive collocate in area Zes, fruibili fino a esaurimento risorse (nel 2026, 109 milioni per i giovani, 26 per area Zes, 26,5 per le donne). L’Inps aveva già fornito le istruzioni operative riguardati i tre bonus con le circolari 55/2026, 56/2026, 57/2026, in attesa del via libera all’inoltro delle richieste, arrivato con i messaggi 1966/2026, 1968/2026, 1970/2026.
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