Decreto Dignità
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 8 del 2 luglio 2018, ha approvato un decreto legge che introduce misure in tema di contratto a termine e somministrazione.
Il provvedimento mira, in particolare a limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato.
Il contratto a termine può essere stipulato senza causali fino a 12 mesi, la durata scende a 24 mesi rispetto agli attuali 36 mesi.
Il rinnovo deve essere giustificato da ragioni temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive; oppure connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; o relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali.
Le proroghe scendono da 5 a 4.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione, e nei casi di rinnovo dei contratti in corso all’entrata in vigore del decreto.
Alla nuova disciplina dei contratti a tempo determinato viene equiparata la somministrazione: le Agenzie per il lavoro potranno avere al massimo il 20% di assunti a termine.
Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Nelle prossime edizioni vi daremo ulteriori informazioni, anche su altre tematiche toccate dal provvedimento legislativo in questione.