Email di lavoro, il Garante privacy riduce i metadati da cancellare
Il Garante privacy, con provvedimento del 6 giugno scorso (diffuso il 17 giugno), rivede in maniera importante le linee guida pubblicate il 6 febbraio sui tempi di conservazione dei metadati delle email, che avevano suscitato un allarme diffuso nelle imprese (si veda la nostra Newsletter nr. 2/2024). Il nuovo testo sembra trovare un punto di equilibrio diverso, e maggiormente gestibile a livello aziendale, rispetto a quello precedente. La prima rilevante differenza consiste nella nozione di metadati cui fanno riferimento le nuove linee: vengono ricondotte in questa nozione le informazioni registrate nei log generati dai sistemi server di gestione e smistamento della posta elettronica. Si tratta delle informazioni relative alle operazioni di invio e ricezione e smistamento dei messaggi, che possono comprendere gli indirizzi email del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server o dei client, gli orari di invio, di ritrasmissione o di ricezione, la dimensione del messaggio, la presenza e la dimensione di eventuali allegati e, in certi casi, anche l’oggetto del messaggio spedito o ricevuto. Questa nozione, molto più precisa della precedente, è accompagnata da un chiarimento importante: i metadati cui si riferisce il documento sono quelli registrati automaticamente dai sistemi di posta elettronica e non vanno in alcun modo confusi con le informazioni contenute nei messaggi stessi, nel corpo delle email, e nemmeno con le informazioni integrate nei messaggi che formano il cosiddetto envelope, ovvero l’insieme delle intestazioni tecniche strutturate che documentano l’instradamento del messaggio, la sua provenienza e altri parametri tecnici. Un chiarimento importante, che sembra risolvere in partenza tutte le preoccupazioni sorte nei mesi scorsi circa le difficoltà che si sarebbero create nell’indicizzazione e nella ricerca delle vecchie email per via dei ridotti tempi di conservazioni dei metadati. Difficoltà che sembrano scongiurate con l’adozione di questa nuova definizione. Dopo aver ristretto in modo chiaro e preciso il perimetro applicativo delle linee guida, il Garante stabilisce che, per i metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, l’attività di raccolta e conservazione, all’esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, possa essere effettuata, di norma, per un periodo limitato a pochi giorni; a titolo orientativo, tale conservazione non dovrebbe comunque superare i 21 giorni.
ATTENZIONE! Ciascuna azienda dovrà svolgere con i propri consulenti privacy una dettagliata analisi per comprendere la tipologia di metadati raccolti: solo dopo si potrà valutare la necessità di adempimenti da porre in essere
Rapporto biennale parità di genere: invio prorogato al 20.9
Slitta al 20 settembre il termine di presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Il termine di invio del Rapporto era originariamente fissato al 15 luglio 2024. A rendere nota la proroga è il Ministero del Lavoro con la pubblicazione sul proprio sito della nota che annuncia l’adozione del decreto interministeriale del 2 luglio 2024, che modifica il provvedimento del 3 giugno scorso dello stesso Dicastero, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace.
Negli appalti importi delle ammende su del 20%
Ammonta a 72 euro l’importo dell’ammenda per ogni lavoratore e per ogni giorno in caso di appalto, distacco e somministrazione illeciti. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1091/2024 del 18 giugno contenente le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal decreto legge 19/2024.
Dal 2 marzo 2024, nelle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legittimità, utilizzatore e somministratore sono puniti entrambi con l’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Tuttavia, i 60 euro indicati dalla norma divengono 72 euro, trovando applicazione l’aumento del 20% previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera d) della legge 145/2018. Infatti, tale disposizione è stata modificata solo in parte dal Dl 19/2024, con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della maxisanzione per lavoro nero, con ciò confermando, secondo l’Ispettorato, l’operatività dell’aumento del 20% già previsto per le fattispecie previste dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003. Di conseguenza, in tema di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1) e appalto e distacco illeciti (articolo 18, comma 5-bis), l’ammenda sarà pari a 72 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Con la nota 1133/2024 l’Ispettorato nazionale del lavoro è poi tornato ad affrontare il tema in merito ai profili intertemporali della nuova disciplina sanzionatoria: le condotte di somministrazione, appalto e distacco prive dei requisiti di legge, iniziate prima del 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del Dl 19/2024, e proseguite dopo, hanno valore penale e dovranno essere sanzionate con le nuove regole previste dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003, come riscritto dal Dl 19/2024. Questa l’indicazione contenuta nel provvedimento di prassi.
Dall’Inail un applicativo per simulare la regolarità contributiva
L’Inail ha pubblicato l’istruzione operativa del 6 giugno 2024, con la quale illustra il funzionamento del servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”, disponibile sul portale dell’Istituto esclusivamente per le imprese, gli altri soggetti assicuranti e per gli intermediari da essi delegati.
Tale servizio nasce in base all’applicazione dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e recante “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”, che prevede (comma 1) che “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.
Taxi, la ricevuta del Pos non basta per i costi
Ricevute di pagamenti elettronici, effettuati con carta di credito aziendale, di per sé non sufficienti a documentare fiscalmente la spesa deducibile a meno che non siano accompagnate da altri giustificativi, come ad esempio le ricevute dei taxi. È la posizione espressa dall’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 142/2024, richiamando le precedenti indicazioni rese in tema di dematerializzazione e conservazione di note spese e giustificativi.
Decontribuzione al Sud, dalla Ue sconti prorogati al 31 dicembre
Dopo intense trattative è arrivato il via libera alla proroga fino al 31 dicembre della decontribuzione Sud. L’annuncio è arrivato dal ministro per gli Affari Ue, il Sud, la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, al termine dell’incontro con la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, ieri a Bruxelles, ed è stato subito rilanciato dalla titolare del Lavoro, Marina Calderone. La proroga di ulteriori sei mesi prevede però una limitazione: l’esonero del 30% è prorogato al 31 dicembre 2024 per le sole assunzioni fatte entro il 30 giugno (non opera più quindi per le assunzioni successive a quella data).
Emanate le istruzioni per la maxideduzione Ires del 120% per le assunzioni a tempo indeterminato
Sul sito delle Finanze è stato pubblicato il decreto attuativo firmato dal ministro dell’Economia di concerto con quello del Lavoro. Il provvedimento rende operativa la maxideduzione fiscale prevista dalla riforma dell’Irpef di inizio anno che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi per l’anno d’imposta 2024), ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Quella che si può definire un “superbonus 120%” è una agevolazione fiscale che viene introdotta dal decreto appena emanato che contiene le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, ovvero la riforma dell’Irpef. La maggiorazione del costo del lavoro, si legge nel decreto pubblicato sul sito del Mef, “spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente”. In sostanza, deve salire anno su anno il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato per far scattare la maggiorazione. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, si legge ancora nel testo, “è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento”. Lo stesso costo “è incrementato di un ulteriore 10 per cento in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela” (si veda la nostra Newsletter del 29 dicembre 2024)
Sconto contributi collegato al Rdc
L’Inps, con la circolare 75/2024, ha dato il via libera alle agevolazioni previste per le assunzioni di persone che nel 2023, al momento della firma del contatto di lavoro, risultavano destinatari del reddito di cittadinanza.
No al software per calcolare i tempi delle attività
È illecito l’utilizzo, da parte di un datore di lavoro, di un software che monitora le prestazioni dei dipendenti in maniera dettagliata, registrando i tempi e le modalità di lavoro del personale nonché i tempi di inattività con le specifiche causali; è altrettanto illecito l’utilizzo di un hardware che regola l’accesso sul luogo di lavoro attraverso un sistema di riconoscimento facciale. Sulla base di queste considerazioni, il Garante Privacy ha comminato una pesante sanzione amministrativa a carico di un datore di lavoro che usava tali strumenti per migliorare la produttività interna (provvedimento 338/2024 del 6 giugno scorso).
Inps, dal 1° settembre accesso solo con SPID, CIE o CNS
L’Inps, con la circolare n. 77 del 2 luglio 2024, informa che a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari, sarà consentito esclusivamente mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Spese per attività sportive dei figli incluse nella base imponibile
L’agenzia Entrate, con la risposta a interpello 144/2024, ha chiarito che solo l’attività sportiva svolta nell’ambito di ‘’iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica” può rientrare nell’esclusione prevista dell’articolo 51, comma 2, lettera f¬bis), del Tuir. Pertanto, le somme rimborsate dal datore di lavoro per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici ma erogati da associazioni sportive (es. corso di tennis bisettimanale) devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.
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