Newsletter Flash – Novità Dl fiscale – APPALTI


A seguito della conversione in legge del DL 124/2019 (c.d. decreto fiscale) collegato alla manovra di Bilancio 2020, sintetizziamo di seguito le disposizioni introdotte dal provvedimento in materia di appalti di opere e di servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera – in contesti c.d labour intensive – presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui.

Gli obblighi

L’obbligo comporta al committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.
L’obbligo in parola è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti.

L’ambito di applicazione

La platea è individuata nel committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

La procedura di verifica

1. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe F 24 per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione. Secondo la risoluzione dell’agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2019, il datore di lavoro appaltatore dovrebbe in primo luogo calcolare le ritenute in linea con le ordinarie istruzioni fornite ai sostituti di imposta in questi anni. Tuttavia, al momento della compilazione delle deleghe di pagamento, il sostituto di imposta dovrebbe quantificare i versamenti per ciascun committente sulla base delle ore di lavoro (e dunque della retribuzione) interessate dall’appalto. Inoltre, con la risoluzione 109 del 24 dicembre scorso, le Entrate hanno chiarito come l’appaltatore/subappaltatore debbano indicare il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello F24 unitamente al codice fiscale del committente.

2. Sono introdotti alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all’obbligo del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.
In particolare, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

• le deleghe di pagamento;
• un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
• l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
• il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Viene previsto l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di trasmissione sopra descritti o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.
Nel dettaglio, la disposizione prevede che nel caso in cui entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.
Il committente, inoltre, ne dà comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
In tali casi, infine, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

L’apparato sanzionatorio

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

La certificazione delle Entrate

Gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:
• essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
• non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione del possesso dei suddetti requisiti è messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Le particolarità
Per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. La disposizione non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

L’entrata in vigore
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020