Newsletter n° 10 – Ottobre 2017


Emanato il Dm per i bonus sul worklife balance 

Firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il decreto che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. Il provvedimento dovrà essere registrato dalla Corte dei Conti.
All’attuazione della misura sperimentale, prevista dal decreto legislativo n. 80/2015, sono destinati complessivamente circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.
Il decreto recepisce le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate da un’apposita Cabina di regia presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei Dipartimenti per la famiglia, per le pari opportunità e della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per accedere agli sgravi contributivi i datori di lavoro dovranno aver sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che prevedano l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni vigenti.
Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto.
Considerato il carattere sperimentale della misura, il decreto individua criteri di accesso al beneficio che possano favorire la più ampia partecipazione dei datori di lavoro interessati.

Istruzioni Inail sugli infortuni brevi

A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

La circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017 illustra le modalità di trasmissione della comunicazione, le esclusioni, le sanzioni, il nuovo servizio online, le istruzioni per la profilazione dei datori di lavoro e/o loro intermediari e le istruzioni per i lavoratori.

Welfare e obiettivi individuali

La Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 904-791/2017 del 28 luglio 2017, risponde ad un quesito in merito alla possibilità di collegare un piano welfare aziendale a parametri incentivanti e premiali, rivolti a tutti i dipendenti, ma che rispettino obiettivi individuali per cui potrebbe capitare che all’atto dell’assegnazione del premio, vi siano disparità di importo.
Nulla osta, quindi, all’applicazione delle agevolazioni previste in materia di welfare aziendale a patto che, in caso di mancato utilizzo dei benefit, le spese figurative assegnate non siano convertite in denaro da rimborsare al lavoratore.
Per la Direzione lombarda dell’Agenzia è possibile anche prevedere un piano di welfare che definisca i target, non solo a livello aziendale, ma per ciascun dipendente. Questo passaggio rappresenta una novità importante poiché erano sorti dubbi sul fatto che la diversificazione dei benefit su base premiale – e individuale – potesse sconfinare in un’erogazione ad personam, in contrasto con quanto previsto in alcune norme dell’ articolo 51 del Tuir. Con questa interpretazione, dunque, si palesa un’ ulteriore modalità con cui le aziende possono implementare un piano di welfare, contribuendo ad arricchire gli strumenti a loro disposizione.
Peraltro detta condotta è possibile sulla base di un Regolamento aziendale, senza necessità di dover sottoscrivere un’intesa collettiva.

L’Inps interviene sulle prestazioni di malattia ai lavoratori della Gestione separata

L’INPS ha emanato la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017, con la quale fornisce alcune indicazioni operative e linee di indirizzo necessarie per l’attuazione delle prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata, previste dall’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017.

Nuovo corso per la riduzione contributiva sui Cds

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha emanato, il Decreto Interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017, con la riduzione contributiva (di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto-legge n. 510 del 1996) riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.
La riduzione contributiva è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Viene dunque superata la previsione secondo la quale i benefici potessero essere riconosciuti soltanto a fronte di progetti di produttività.
Per le istruzioni operative occorre attendere la circolare ministeriale in via di emanazione.

Definiti i criteri per il ricorso al FIS

L’INPS ha emanato la circolare n. 130 del 15 settembre 2017, con la quale illustra i criteri di esame delle domande di accesso ai trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale e, nello specifico i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e i criteri per l’approvazione dell’assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al D.M. n. 94033/2016 adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Inoltre, vengono forniti chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo in argomento nonché la correlazione delle stesse con gli istituti contrattuali e di legge.
Con successivo messaggio 3617 del 20 settembre 2017 è poi stato illustrato il meccanismo di contingentamento delle prestazioni.

Nuova linea ministeriale per l’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), superando le indicazioni precedentemente fornite, ha emanato la nota n. 8376 del 25 settembre 2017, con la quale, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 39882/2017, chiarisce che per la rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali (ex art. 2, co. 1-bis, del D.L. n. 463/1983), la verifica va effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).

Scattati i controlli sulle agevolazioni contributive

Fari puntati sulla fruizione dei benefici normativi e contributivi: è questo l’effetto delle verifiche che l’Inps ha messo in piedi a partire da questo mese di settembre, dandone comunicazione attraverso il messaggio 3220/2017. In particolare, il piano dei controlli si innesta sul sistema di verifica della regolarità contributiva, per il tramite della piattaforma del Durc online.
Si ricorda che già con il messaggio 3184/2016 l’Inps aveva preannunciato l’avvio di una procedura volta a garantire l’allineamento dei sistemi di controllo utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità, sancita dall’articolo 1, comma 1175, della legge n 296/2006 (quella che disciplina, appunto, il cosiddetto Durc interno), al nuovo impianto di verifica della regolarità contributiva attraverso la piattaforma Durc online, regolato dalla circolare 126/2015.
Si precisa, infatti, come il requisito generale riferito a tutte le tipologie di beneficio normativo o contributivo in materia di lavoro e legislazione sociale è il possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), condizione che si traduce, oltre che nel rispetto degli obblighi contributivi, anche nell’osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per la loro parte economica e normativa (esclusa la cosiddetta parte obbligatoria).
Inoltre, i datori di lavoro che intendano beneficiare di agevolazioni devono inviare all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente, mezzo Pec (con apposita modulistica) e preventivamente alla richiesta dello sgravio, una autocertificazione che attesti l’inesistenza a proprio a carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, di cui al Dm del 24 ottobre 2007.
L’Inps, per effettuare i controlli, si serve della procedura che immette autonomamente nel portale Durc online le istanze di verifica al pari di qualunque altro soggetto abilitato, attivandolo per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato “emesso” note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di Durc interno negativo.
I datori di lavoro che si trovino in detta condizione dovranno quindi prestare attenzione a sanare le proprie posizioni debitorie (anche mediante istanza di dilazione) per non incorrere nel disconoscimento dei benefici descritti.
Restando sul tema dei principi vigenti per la fruizione dei benefici, va ricordato come i datori di lavoro che godano di incentivi sulle assunzioni debbano rispettare i dettami dell’articolo 31, del Dlgs 150/2015.
Il primo motivo ostativo che non consente al datore di lavoro di contare sull’agevolazione si verifica quando l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo derivante dalla legge o dal contratto collettivo ciò, vale anche se il lavoratore viene utilizzato dall’azienda tramite un contratto di somministrazione.
La seconda limitazione è costituita dal rispetto del diritto di precedenza nella riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo ed opera sia per i rapporti a tempo indeterminato che per quelli a termine; l’esclusione dall’incentivo vale anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia fatto ricorso alla somministrazione senza prima aver offerto la riassunzione a un lavoratore che ne aveva diritto.
Il terzo stop è rappresentato dal principio che l’incentivo non spetta se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione ha in corso sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione non riguardino soggetti con livelli diversi da quelli dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso un’altra unità produttiva.
Infine, l’accesso all’agevolazione è negato quando il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti.

News dallo Studio…..

Il 23 e il 24 ottobre saremo presenti al Forum HR Richmond

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