Newsletter n° 10 – Ottobre 2023


Super fragili, smart working prorogato fino a dicembre 

Con il decreto legge 132/2023 (Gazzetta Ufficiale del 29 settembre) è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile dei dipendenti pubblici e privati cosiddetti super fragili, ovvero affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (specificamente individuate nel Dm del 4 febbraio 2022). I lavoratori che si trovano in questa situazione (che deve ovviamente essere debitamente certificata) possono chiedere e ottenere di lavorare in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna riduzione della retribuzione. Il diritto allo smart working, per questi lavoratori, non è quindi condizionato alla compatibilità della prestazione con il lavoro da remoto.
Resta fissata sempre al 31 dicembre 2023, ma solo per il settore privato, la scadenza del diritto allo smart working per: i genitori di minori di 14 anni, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori; i lavoratori che, in base all’accertamento del medico competente, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o dell’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità (comunemente denominati come “fragili”). Anche in questo caso, diversamente dai “super fragili”, il diritto è previsto a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa.

Contratti a termine, arrivano i chiarimenti del Lavoro sulle causali

Il ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 9/2023 sulle novità introdotte dal Decreto Lavoro sui contratti a termine. Nel dettaglio, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di utilizzo di questa tipologia contrattuale con particolare riferimento alle causali previste dalla contrattazione collettiva. La circolare chiarisce anche quando sarà possibile, entro il 30 aprile 2024, l’utilizzo di causali siglate fra lavoratore e datore di lavoro in assenza di previsioni contrattuali, ribadendo anche che tale termine si intende riferito alla stipula del contratto e non alla sua durata, che potrà quindi andare anche oltre il 30 aprile 2024. Il Ministero ha poi chiarito che il comma 1-ter dell’art. 24 introduce un azzeramento delle causali per i contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, consentendo, entro i limiti di durata complessiva di 24 mesi, l’utilizzo di 12 mesi di contratto privo di causale con rinnovi o proroghe collocate dopo il 5 maggio del 2023. Ricordiamo che la circolare è un atto amministrativo di indirizzo e, come tale, non ha alcun peso nell’ambito di un eventuale contenzioso giudiziale.

Rinuncia a quota 103, emanate le istruzioni Inps

La legge di Bilancio 2023 ha previsto un incentivo da riconoscere ai lavoratori che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (quota 103, con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi) e che proseguono l’attività lavorativa. L’incentivo è pari alla contribuzione pensionistica trattenuta a carico del lavoratore.
Considerato che il beneficio poteva essere richiesto dal 1° aprile 2023, i lavoratori che hanno presentato la domanda di rinuncia dell’accredito contributivo entro il 31 luglio scorso, avendo perfezionato i requisiti di accesso alla pensione entro tale data, hanno facoltà di chiedere che la rinuncia produca effetto a decorrere dalla prima decorrenza utile di quota 103. Si ricorda che la data del 1° aprile 2023 si applica agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive, alla gestione separata Inps, mentre per i pubblici dipendenti la rinuncia produceva effetti dal 1° agosto 2023. Negli altri casi, la rinuncia produce effetto dal primo giorno del mese successivo.
Con la circolare 82/2023, l’Inps ha precisato inoltre che il datore di lavoro è tenuto a versare la sola contribuzione a proprio carico, venendo sollevato dal versamento della contribuzione che sarebbe stata trattenuta al lavoratore, poiché quest’ultima è erogata in favore del dipendente, aumentando di fatto l’imponibile fiscale e il netto in busta.

Governo: flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2023, il DPCM 27 settembre 2023, con la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Diritti sindacali dei lavoratori somministrati: si applica un doppio Ccnl 

Il ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1 del 15 settembre 2023, con il quale risponde ad un quesito del sindacato UGL Agroalimentare, in merito all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati. Il chiarimento interviene su una questione di grande rilievo: quale disciplina deve applicarsi ai lavoratori che svolgono missioni di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di manodopera.

Garante privacy: il dipendente ha diritto di accedere ai dati sulla geolocalizzazione

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter dell’11 settembre 2023, afferma che è un diritto dei lavoratori dipendenti richiedere ed ottenere i dati sulla geolocalizzazione, utilizzati dal datore di lavoro per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria. Il Garante ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti. I tre lavoratori, per verificare la correttezza della propria busta paga, avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto.

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