Newsletter n° 9 – Settembre 2017


MISE: novità per la spendibilità dei buoni pasto

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, il Decreto 7 giugno 2017 n. 122, entrato in vigore il 9 settembre scorso.
Tra le novità previste c’è quella che consente l’uso cumulativo dei buoni pasto per un massimo di 8.
La disposizione indica anche una serie di esercizi convenzionati presso i quali sarà possibile spendere i ticket: bar, ristoranti, trattorie, esercizi ambulanti, esercizi al dettaglio che vendono prodotti alimentari, supermercati, agriturismi ed itticiturismi.
Inoltre, è possibile usarli anche nei giorni non lavorativi. Invece, resta da chiarire se il limite degli otto tagliandi debba intendersi su base giornaliera o per singola transazione
Si ricorda come i buoni pasto non sono imponibili in capo al dipendente fino all’importo di 5,29 euro al giorno, come previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir. Dal 1° luglio 2015 tale limite è stato elevato a 7 euro, ma solo per i buoni emessi in forma elettronica (articolo 1, commi 16 e 17, Legge 190/2014). Da precisare come lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, non possa fruire del servizio di mensa e impiegare anche il ticket o ricevere l’indennità sostituiva di 5,29 euro corrisposta agli addetti ai cantieri edili, o al personale di altre strutture lavorative a carattere temporaneo. L’esenzione fiscale, infatti, spetta per un’unica prestazione al giorno.
Infine, è sempre vigente il principio secondo il quale, per godere dell’esenzione, è necessario che i buoni pasto siano concessi alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori (per qualifica, turno di lavoro, fascia di retribuzione lorda, eccetera) e che le prestazioni siano calcolate in ragione delle giornate effettivamente lavorate.

Chiarito l’apparato sanzionatorio sui voucher

Con la circolare 5/2017 l’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto sul regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni delle regole sul nuovo lavoro occasionale.
Il superamento del limite economico (2.500 euro) o comunque del limite di durata della prestazione (280 ore) nell’anno civile comporta la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative a carico dell’utilizzatore.
Con la nota n. 7427 del 21 agosto 2017 è stato poi precisato come il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio sia rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata.
In tema di maxisanzione per il lavoro nero, secondo l’Inl, nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma telematica dell’Inps non costituisce di per sé elemento sufficiente a escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla pubblica amministrazione, con la conseguente possibilità di contestare l’impiego di lavoratori in nero. Tuttavia, l’Inl tende a escluderla qualora ricorra la presenza (congiunta) dei seguenti requisiti:
-la prestazione è comunque possibile perché non sono stati superati i limiti di tempo (280 ore) e di importo (2.500 euro);
-la prestazione può effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite.

Apprendistato in deroga rispetto al diritto di precedenza 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 2 del 9 agosto 2017, ha risposto ad un quesito da Confcommercio, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, concernente la disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato.
In definitiva, non integra la violazione del diritto di precedenza sia la prosecuzione del rapporto di lavoro dell’apprendista al termine del periodo di formazione, non trattandosi di una nuova assunzione, sia la nuova assunzione di un apprendista nella misura in cui il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.”

Stop alla Cigs a zero ore

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 16 del 28 agosto 2017, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale e sul limite massimo di ore di integrazione salariale straordinaria autorizzabili.
A decorrere dal 24 settembre 2017, trova, infatti, piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate. La norma stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

TFR, spinta al conferimento 

Per la previdenza complementare, è ora possibile che i contratti collettivi (anche aziendali) prevedano un conferimento anche minimo del TFR: la novità è stata disposta dalla legge n.124/17, che ha apportato modifiche al Dlgs n.252/05.

Al via l’azione di verifica della regolarità contributiva 

Con messaggio n. 3220 del 3 agosto 2017 l’Inps ha comunicato l’avvio, a partire dal 1° settembre 2017, di una fase di verifica delle condizioni di regolarità per la fruizione dei benefici normativi e contributivi, volto a garantire l’allineamento dei sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità, sancita dall’ art 1 comma 1175 legge n 296/2006 (“durc interno”), al nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva attraverso la piattaforma durc on line, di cui alla circolare n. 126/2015.

Il sistema, che immetterà autonomamente nel portale “durc on line” le istanze di verifica al pari di qualunque altro soggetto abilitato, sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo.

Rinnovato lo sconto edili

Fissata all’11,50% la riduzione contributiva per il 2017 riconosciuta in favore dei datori di lavoro esercenti attività edile sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’Inps e all’Inail e diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La riduzione, pari a quella dell’anno scorso, è stata ufficializzata con un decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze datato 5 luglio 2017.
Sul punto, l’Inps ha emanato la circolare 129/2017, con la quale ha dettato le istruzioni operative.

Piattaforma operativa per il bonus alternanza 

E’ arrivato il via libera ai benefici sulle assunzioni correlate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro: infatti, la circolare Inps 109/2017 ha dettato le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.
La platea dei beneficiari è stata individuata sia nei datori di lavoro imprenditori (secondo la dizione dell’articolo 2082 del Codice civile) sia nei datori di lavoro non imprenditori, intendendosi per tali coloro che non svolgono attività imprenditoriale, quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, enti religiosi, e così via.
L’esonero non si applica, invece, nei confronti della pubblica amministrazione.
Venendo ai soggetti che possono portare in dote l’incentivo, si tratta degli studenti che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il datore di lavoro che li assume: attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge 107/2015; al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale; al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Il bonus riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, siano essi nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti riguardanti gli operai agricoli e quelli di lavoro domestico.
In merito alla misura dell’incentivo, questo riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua: sul punto, la circolare 109 ha chiarito come la stessa misura rapportata al periodo di paga mensile sia pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12).
Viceversa, qualora ci si trovi in presenza di rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia in questione va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La durata dell’esonero contributivo è stabilita in un triennio e decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Occorre comunque ricordare come il bonus verrà erogato dall’Inps secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni di euro per l’anno 2017.
Passando, quindi, alla procedura operativa per richiedere il bonus, vediamo quali sono i passaggi che i datori interessati devono effettuare. In primo luogo, va inoltrata una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, che si trova all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Inps. Questa consiste in una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, dove si indicano: il lavoratore interessato; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata; la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.
Una volta inviata la prenotazione, l’Inps ne darà esito al datore di lavoro (di norma, entro 48 ore), all’interno dello stesso canale telematico citato sopra, specificando – in caso di accoglimento – l’importo dell’incentivo spettante.
A quel punto, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione il datore, per accedere all’incentivo, deve comunicare l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
A conclusione di questo iter, l’Inps attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente: in caso di accoglimento viene indicato – all’interno dello stesso modulo di conferma – la misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in 36 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

News dallo Studio…..

Il 23 e il 24 ottobre saremo presenti al Forum HR Richmond

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