Newsletter n° 9 – Settembre 2018


INPS: sul PrestO le novità per aziende agricole e del turismo 

L’Inps, in un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet, ha evidenziato le modifiche apportate dall’articolo 2 bis della legge 96/2018, di conversione del decreto legge 87/2018, alla materia delle prestazioni occasionali.
La suddetta norma ha apportato significative modifiche alle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, alle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali e alle modalità di erogazione del compenso al lavoratore. Sono stati inoltre creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali.

Dall’INPS le istruzioni operative sui voucher per le società sportive 

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3193 del 24 agosto 2018, con il quale informa che a partire dal 6 settembre 2018 le società di calcio professionistiche potranno gestire i rapporti di lavoro occasionale degli addetti alla sorveglianza negli stadi di calcio (steward) attraverso la piattaforma informatica predisposta dall’INPS “Prestazioni Occasionali”.

Sul sito Inps la verifica della Naspi

Con il comunicato del 6 settembre 2018 l’Inps ha annunciato il rilascio di un tool che consente di verificare importi spettanti e accredito rata mensile della Naspi.
Basta accedere da “Tutti i servizi” a “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI): consultazione domande”, inserire le proprie credenziali (PIN o SPID) e trovare le informazioni relative all’ultima domanda presentata.
In caso di accoglimento della domanda, cliccando su “Dettagli” si aprirà il prospetto di calcolo (scaricabile in pdf), nel quale è indicata la durata dell’indennità con gli importi lordi da liquidare mensilmente. Una nota avverte il beneficiario della progressiva riduzione del 3% a partire dal 4° mese di erogazione dell’indennità, prevista dalla normativa come criterio di calcolo.
Inoltre, l’utente potrà verificare online autonomamente l’esito della domanda e gli accrediti della NASpI accedendo alla propria sezione “MyInps” e cliccando sulla voce “I tuoi avvisi”. Potrà trovare due tipi di avvisi:
“Notifica della Comunicazione”, che rimanda tramite un link alla lettera di riscontro che comunica l’accoglimento/rigetto o la richiesta di ulteriore documentazione, spedita dall’Istituto tramite Postel e archiviata nel servizio Cassetta Postale online, dal quale l’utente può visualizzare e scaricare in pdf la comunicazione, che resta disponibile anche in caso di smarrimento della lettera;
“Disoccupazione non agricola dal …”, avviso di liquidazione di ogni rata di NASpI contenente indicazione dell’importo lordo liquidato sull’IBAN che si è indicato nella domanda.
Chi ha fornito il cellulare in fase di richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online (PIN o SPID), riceverà anche un SMS di segnalazione dell’avviso di liquidazione della prima rata della prestazione, per tenere poi autonomamente sotto controllo l’accredito delle rate di NASpI.
Anche chi ha inoltrato la domanda tramite Patronato, ricevuta la lettera di accoglimento, potrà consultare il prospetto di calcolo o farne richiesta all’operatore di Patronato stesso.

INL: nuove indicazioni sui pagamenti tracciabili

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 7369 del 10 settembre 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi, introdotti dall’art. 1, commi 910 – 913, Legge n. 205/ 2017, e dell’effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti tracciabili.

Contratti a termine e somministrazione: doppio limite di utilizzo

Spunta il doppio limite di utilizzo per contratti a termine e somministrazione, però più favorevole verso quest’ultima tipologia contrattuale: è questo uno degli effetti derivanti dalle modifiche che sono state apportate nel percorso parlamentare di conversione del decreto dignità (Dl 87/2018 – convertito in legge 96/2018).
Nel dettaglio, le nuove disposizioni affiancano al limite di contingentamento – già previsto dal Jobs act per il ricorso ai rapporti a tempo determinato – una seconda soglia, autonoma rispetto a quest’ultima e destinata a regolare il ricorso alla somministrazione a termine, pari al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula dei contratti di somministrazione stessi. Da notare come, nel computo della percentuale indicata, il legislatore abbia incluso anche gli eventuali contratti a termine in forza presso il datore di lavoro.
Se si tratta di una novità in termini normativi, in realtà alcuni Ccnl già disciplinano con regole differenti il ricorso alle due fattispecie contrattuali in parola.
Peraltro, alla stregua di quanto avviene in merito al limite di utilizzo dei contratti a termine, anche la limitazione legale dei somministrati può trovare discipline diverse nella contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) e non è stata modificata la previsione già esistente che ne esclude l’applicazione in capo alla somministrazione a termine dei lavoratori “svantaggiati”.
Per venire alla pratica, se un’azienda ricorre solo a lavoratori a tempo determinato, deve far riferimento al limite legale del 20% dei contratti indeterminati; se, invece, si avvale soltanto della somministrazione a termine ovvero sia di lavoratori a termine che di somministrati (sempre a termine) allora avrà un margine più ampio, ossia quello del 30%.
Va precisato come le basi di computo dei tetti sui rapporti a termine e su quelli in somministrazione siano le stesse e come, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, il computo avvenga sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto.
In ogni caso, vanno verificati – se presenti – i limiti e il loro funzionamento contenuti negli accordi collettivi.
Dunque, nonostante la stretta, la somministrazione resta favorita: al prescindere dai limiti, c’è un altro aspetto che la rende comunque più appetibile rispetto al contratto a termine. Sono, infatti, completamente differenti le conseguenze derivanti dallo sforamento dei tetti di contingentamento: se la violazione del regime previsto per i contratti a termine comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 20 al 50% della retribuzione dei lavoratori in sforamento (a seconda che il numero di questi ultimi sia pari o superiore a uno), l’infrazione del limite correlato alla somministrazione a termine fa scattare “soltanto” una sanzione da 250 a 1.250 euro in capo all’utilizzatore. In questo caso, resta ferma la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.
Non è stata, invece, modificata la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing) che resta limitato al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.

 

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