

Le novità della LEGGE DI BILANCIO 2026 e del MILLEPROROGHE
Investimento Tfr neo assunti con il meccanismo «life cycle»
Previdenza complementare. Dal 1° luglio 2026 silenzio assenso per l’adesione ai Fondi, all’inizio dell’età lavorativa i soldi sono investiti in attività con più rendimento e rischio, poi il meccanismo si inverte. Nella manovra viene introdotto un criterio di investimento per il Tfr dei neo assunti che risulta conferito ai fondi pensione con il meccanismo del silenzio assenso dal 1° luglio 2026 (con 60 giorni di tempo per rinunciare). Si tratta del sistema “life cycle”, che nella sostanza prevede che all’inizio dell’età lavorativa i soldi siano investiti in attività a maggiore rendimento e a maggior rischio, e che questo metodo si inverta man mano che il lavoratore si avvicina alla fine dell’età lavorativa.
Ma questa non è la sola novità. Sul fronte fiscale, con decorrenza dal periodo di imposta 2026, sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. La deducibilità riguarda sia i contributi volontari, che quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Va infine ricordato che dal 1° gennaio si estende la platea di imprese che devono versare il Tfr al fondo di gestione presso l’Inps, perché hanno raggiunto o raggiungono la soglia di cinquanta dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività. Nella fase transitoria, 2026–2027, per le imprese coinvolte la soglia media annuale non deve essere inferiore a sessanta addetti. A regime, ovvero dal 1° gennaio 2032, l’obbligo di versare al Fondo Inps si estende ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta. Sul punto occorre attendere le istruzioni Inps.
Il taglio Irpef
Viene tagliata dal 35 al 33% la seconda aliquota Irpef, quella che si applica alla fascia di reddito fra 28mila e 50mila euro, con un beneficio massimo da 440 euro all’anno (36,67 al mese) per chi denuncia da 50mila euro in su; resta la sterilizzazione per i titolari di dichiarazioni superiori a 200mila euro, che si vedranno ridurre di 440 euro il plafond delle detrazioni (quando le hanno).
Flat Tax in busta paga
Altri sconti fiscali chiamati a sostenere i redditi, dalla tassa piatta al 5% per gli aumenti contrattuali (dal 2024 al 2026, per i redditi fino a 32mila euro dopo i ritocchi degli emendamenti approvati) all’aliquota del 15% per una quota del salario accessorio (800 euro) dei dipendenti pubblici che guadagnano fino a 50mila euro all’anno.
Straordinari e notturni detassati per i lavoratori del turismo, si replica
Viene infatti confermata dalle prime bozze della legge di bilancio 2026 una misura sperimentata per la prima volta nel 2023 e prorogata da ultimo per i primi nove mesi nel 2025: ai lavoratori di bar, ristoranti e del comparto turismo (stabilimenti termali inclusi) viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde per notturni e straordinari. L’agevolazione si applica per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2026 e solo a lavoratori con reddito di lavoro dipendente fino a 40mila euro per il periodo d’imposta 2025 (stesso tetto applicato nel 2024). Come per le passate edizioni spetta al lavoratore richiedere l’agevolazione al datore di lavoro (sostituto d’imposta) e attestare per iscritto il requisito reddituale.
Per i premi di produttività tassazione agevolata all’1% e per gli aumenti contrattuali al 5%
Per i premi di produttività arriva un nuovo rafforzamento: la tassazione agevolata oggi in vigore al 5% scende all’1 per cento; e l’incentivo fiscale si applicherà alle somme erogate ai dipendenti con redditi da lavoro fino a 80.000 euro, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, fino a 5mila euro (oggi la soglia a cui si applica la tassazione agevolata è 3mila euro, elevabili a 4mila solo nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Per i redditi bassi, fino a 33mila, cioè la soglia di reddito non coperta dalla riduzione dell’Irpef, viene introdotta un’aliquota agevolata del 5% sulla parte di incremento dai rinnovi contrattuali corrisposti nel 2026 e riferiti a Ccl sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026: per conoscere i meccanismi operativi è necessario attendere le istruzioni delle Entrate.
Tutte le altre misure del pacchetto lavoro (in attesa delle istruzioni Inps -AE)
Si introduce una tassazione agevolata al 15% per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno e per il lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai Ccnl, e sulle indennità di turno e sugli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, anch’essi individuati dalla contrattazione. Questo incentivo fiscale si applica entro un limite massimo di 1.500 euro l’anno, e a beneficio dei lavoratori con reddito nel 2025 fino a 40mila euro (oggi le retribuzioni per lavoro festivo sono tassate con le normali aliquote fiscali, che possono arrivare a superare il 35-40% a seconda del reddito complessivo del lavoratore).
Un’altra novità è rappresentata dall’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro.
Per incrementare le assunzioni nella Zes per il Mezzogiorno si mettono sul piatto 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028. Si finanzia l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. Spetterà a un decreto del Lavoro stabilire entità e dettagli dell’agevolazione.
Via libera anche a un incentivo ad hoc per promuovere l’occupazione delle madri: ai datori che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero contributivo al 100% entro il limite massimo di 8mila euro annui. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi; si sale a 24 mesi per un contratto a tempo indeterminato.
Tra le altre misure del pacchetto lavoro, sale da 40 a 60 euro l’aiuto per le mamme lavoratrici con almeno due figli e che guadagnano fino a 40mila euro. Per ottenere queste somme occorre essere madri di due figli, di cui il più piccolo minore di 10 anni (la misura vale anche per le lavoratrici autonome).
La manovra prevede anche un incentivo a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a parziale, orizzontale o verticale, o alla rimodulazione del rapporto. L’esonero riconosciuto è pari al 100% dei complessivi contributi per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto e nel limite massimo di 3mila euro su base annua. Il beneficio spetta con riferimento alle lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili.
Viene confermato, inoltre, il terzo mese di congedo parentale facoltativo all’80 per cento. Inoltre, dal 1° gennaio si amplierà l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei dipendenti, che riguarderà i figli anche adottivi e in affidamento fino a 14 anni di età, contro i 12 attuali. Saliranno anche i permessi giornalieri non remunerati concessi in via alternativa a uno dei genitori in caso di malattia del figli di età superiore a tre anni, che passeranno da 5 a 10 giorni all’anno per ogni figlio anche adottivo e in affidamento fino a 14 anni di età, contro il limite attuale di 8 anni.
Ai lavoratori che pur avendo maturato i requisiti per l’uscita anticipata decidono di restare in servizio, viene prorogato anche nel 2026 il cosiddetto bonus Giorgetti (anche noto come bonus Maroni), ovvero l’incentivo che consiste nell’erogazione in busta paga della quota del 9,19% della contribuzione a loro carico.
Infine, con l’obiettivo di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione per sostituzione di maternità, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
Stabilizzato il lavoro occasionale in agricoltura (ma con cedolino)
Lavoro occasionale in agricoltura: la disciplina provvisoria introdotta dalla legge di bilancio 2023, valida per il biennio 2023/24, e di recente prorogata per il 2025, diventa strutturale dal 2026. È prevista una copertura finanziaria di 900.000 euro annui. Il lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, riferito ad attività di natura stagionale in agricoltura, non deve superare le 45 giornate annue per singolo lavoratore e può essere reso da soggetti che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato nei tre anni precedenti.
Quali prestatori. Non tutti possono essere occupati con il nuovo contratto, ma solo chi non ha avuto rapporti subordinati in agricoltura nei tre anni prima, quali disoccupati, anche se percettori di Naspi o Dis-Coll; pensionati di vecchiaia o di anzianità (ai quali non è richiesta la non occupazione nel triennio precedente); giovani con meno di 25 anni (durante le vacanze se ancora a scuola, in ogni periodo dell’anno se all’Università); detenuti e internati.
Le aziende. Tutti i datori di lavoro agricolo possono far ricorso alle nuove prestazioni occasionali, tranne quelli che non rispettano i Ccnl e gli accordi provinciali di lavoro. Novità del nuovo contratto è la semplificazione della gestione del rapporto. Infatti, è sufficiente un’unica CO prima di dare inizio alle prestazioni, in cui si possono indicare anche tutte le presunte 45 giornate di lavoro in un arco temporale massimo di 12 mesi. Il modello UNILAV, consegnato al lavoratore, assolve all’obbligo d’informativa. Il versamento dei contributi può essere fatto in un’unica scadenza al termine del rapporto, come pure l’iscrizione nel libro unico del lavoro (LuL).
Trattamento dei lavoratori. I lavoratori hanno diritto all’ordinaria retribuzione dei dipendenti per le giornate lavorate, che viene loro erogata direttamente dal datore di lavoro con esenzione fiscale (sono, invece, dovuti i contributi), senza conseguenze per lo stato di disoccupato o inoccupato e con possibilità di piena cumulabilità con la pensione e con le indennità di disoccupazione.
Estesi al 2026 gli incentivi per autoimpiego, giovani, donne e Zes Mezzogiorno
La proroga al 31 dicembre 2026 dei bonus per l’occupazione e l’autoimpiego previsti dal Decreto Rilancio (Dl 60/2024), già prevista nella bozza del Decreto Milleproroghe (Dl 200/2025) e poi scomparsa dal testo pubblicato lo scorso 31 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale 302/2025), verrà ripristinata con un emendamento recepito dalla legge di conversione del decreto. Dovrebbero quindi essere estesi al 2026 gli incentivi per un pacchetto di misure introdotte dal Decreto Coesione del 2024: dall’autoimpiego nei settori strategici ai bonus per l’assunzione di giovani under 35, di donne o nella Zes per il Mezzogiorno. Sono, in particolare, 4 i bonus interessati. Con una prima misura verrà estesa di un anno (al 31 dicembre 2026) la scadenza per i datori di lavoro privati che a partire dal 1° settembre 2024 assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato (o stabilizzano un tempo determinato) e beneficiano dell ’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, per massimo di 24 mesi. Secondo: ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2026 (la misura scadeva a fine anno) assumono lavoratrici svantaggiate, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, per un massimo di 24 mesi. Terzo: ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato presso una sede nella Zes unica per il Mezzogiorno, sarà esteso di un anno (scadenza al 31 dicembre 2026) l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi premi e contributi Inail, nel limite di 650 euro mensili per ogni lavoratore, per massimo 24 mesi.
