Newsletter n° 1 – Gennaio 2020


Al via i nuovi standard CO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 963 del 20 dicembre 2019, con i nuovi standard per le comunicazioni obbligatorie telematiche, in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 4/2019. Il decreto entrerà in vigore il 15 gennaio 2020, alle ore 12.00.
In particolare, per i modelli UNILAV e UNISOMM, la novità più rilevante risiede nel controllo di congruità rispetto al minimo retributivo previsto dal Contratto collettivo applicato e dal livello di inquadramento inseriti all’interno della comunicazione obbligatoria.

Al 31/1 il prospetto informativo disabili

Entro il prossimo 31 gennaio, i datori di lavoro privati e pubblici, che occupano almeno 15 dipendenti, devono trasmettere agli uffici competenti, il prospetto informativo da cui risulti la propria situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.

Il documento che è stato previsto dalla legge 68/1999, è una dichiarazione che i datori di lavoro devono presentare indicando il numero complessivo dei dipendenti che rientrano nella base del computo, i relativi dati, i posti e le mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili.

Somministrazione, gli obblighi di comunicazione alle OOSS

I datori di lavoro che ricorrono alla somministrazione devono ricordare l’obbligo della comunicazione a consuntivo ogni dodici mesi sui contratti stipulati (nr dei contratti stipulati, durata degli stessi, nr e qualifica dei lavoratori interessati). Comunicazione da inviare, di norma, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, salvo eventuale diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva.
Nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento di tale ultimo obbligo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00, qualora l’adempimento non sia espletato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente.

Defiscalizzazione dei piani di welfare, nuove indicazioni dalle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 522/2019, coglie l’occasione per analizzare in modo sistematico l’intera disciplina di defiscalizzazione dei piani di welfare aziendale partendo dal principio di onnicomprensività della retribuzione imponibile fiscale e risponde all’interpello riguardante la possibilità per gli amministratori di ricevere servizi di welfare agevolati, se i trattamenti di estetica e i corsi di formazione linguistica fanno parte dei benefit previsti dal Tuir.

Cruscotto infortuni Inail: aggiornato il servizio telematico  

Con la circolare n. 33 del 13 dicembre 2019, l’Inail comunica che, dal 17 dicembre 2019, è disponibile l’aggiornamento del servizio telematico “Cruscotto Infortuni” che consente agli utenti abilitati per la consultazione delle denunce di infortunio e ai datori di lavoro di soggetti non assicurati Inail, di consultare i dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio, a fini statistici e informativi.

Intero congedo di maternità dopo il parto: istruzioni Inps

Con la circolare n. 148/2019, l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei 5 mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, così come disciplinato dall’articolo 16, comma 1.1, del Dlgs 151/2001, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 485, L. n. 145/2018).

Fruizione della NASpI anticipata e successiva richiesta della DIS-COLL, le istruzioni dell’INPS

L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 4658\2019 con il quale detta chiarimenti in merito all’articolo 8, c. 1, D.Lgs. n. 22/2015, che prevede, per il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
L’Istituto precisa che, in caso di fruizione della NASpI in unica soluzione e successivo reimpiego con rapporto parasubordinato, il lavoratore potrà, al cessare di quest’ultimo ed avendone i requisiti, richiedere la indennità di disoccupazione DIS-COLL ma soltanto per i periodi di mancata sovrapposizione di questa con i periodi di spettanza della NASpI teorica.

Anpal: le regole per il ricorso contro la riduzione di Naspi e Dis-coll

Il taglio della Naspi e della Dis-coll, previsto per non aver rispettato gli obblighi stabiliti nel percorso di politica attiva del lavoro in cui sono stati coinvolti, viene disposto dal centro per l’impiego competente, ma contro tale provvedimento, entro 30 giorni solari dal ricevimento della sanzione, l’interessato può presentare ricorso all’Anpal, dove viene valutato da un apposito organismo.
A fronte dell’attività svolta, con la delibera 54 del 2 dicembre 2019, il Comitato ha riassunto i criteri, già utilizzati e a cui si atterrà, per decidere sui ricorsi. Indicazioni utili per i Cpi, ma anche per i beneficiari di sostegno al reddito.

L’INPS interviene sul trasfertismo 

L’INPS ha emanato la circolare n. 158 del 23 dicembre 2019, con la quale, a seguito della interpretazione recata dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, fornisce i relativi chiarimenti utili ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo.
In particolare, la circolare evidenzia gli elementi identificativi del c.d. trasfertismo, di cui all’articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986, per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi.

RNA: adempimenti a carico dell’Inps ai fini della concessione delle agevolazioni contributive

L’art. 52, n. 234/2012, ha disposto l’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, al quale i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni, allo scopo di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella suddetta materia.
Con successivo decreto 31.5.2017, n. 115, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e con il Ministro delle Politiche agricole, ha emanato il Regolamento per disciplinare il funzionamento del predetto Registro nazionale aiuti, specificando la tipologia di aiuti di Stato oggetto della registrazione, nonché gli adempimenti da porre a carico delle amministrazioni preposte alla concessione e gestione degli aiuti, ai fini dell’implementazione della suindicata banca dati.
Con la circolare n. 157/2019, l’Inps specifica le modalità attraverso le quali l’Istituto provvede agli adempimenti connessi agli obblighi di consultazione e registrazione delle misure agevolative previsti dal Registro nazionale aiuti.

INPS: adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione di aspettativa o distacco sindacale

L’INPS ha emanato il messaggio 4835/2019, con il quale fornisce alcune precisazioni per i corretti adempimenti, a cui è tenuto il datore di lavoro, nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive.

Lavoratori all’estero, le retribuzioni convenzionali per il 2020

Il Ministero del lavoro ha emanato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020, il decreto dell’11 dicembre 2019 che stabilisce le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero, valide dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020.
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Autoliquidazione 2019/2020: istruzioni operative

Con la nota del 13 gennaio l’Inail ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2019/2020 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

I nuovi obblighi negli appalti

Di seguito uno schema riepilogativo riguardante gli obblighi in materia di appalto introdotti dal dl 124/2019 (convertito in legge 157/2019)

COMMITTENTE APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

Richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali del personale impiegato nell’appalto/subappalto

 

Versare le ritenute con distinte deleghe F24 per ciascun committente, effettuate sulla base di parametri oggettivi, come il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa, senza possibilità dì compensazione.

Deve essere indicato il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello F24 unitamente al codice fiscale del committente

– In caso di mancato ricevimento della documentazione o qualora risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% per cento del valore dell’appalto

– Il committente, inoltre, deve inviare una comunicazione entro 90 giorni all’ufficio delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti

 

Trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento F24;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con indicazione del codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’appalto/subappalto affidato dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’appalto/subappalto stesso;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente

 

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