Newsletter n° 12 – Dicembre 2019


Appalto: responsabilità solidale del committente per debiti contributivi

L’Inl nella nota n. 9943/2019 ha fornito agli Ispettorati territoriali i chiarimenti in ordine al termine entro il quale è possibile far valere, da parte dell’Inps, la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di cassazione (cass. n. 18004/2019).
Il termine decadenziale di due anni per la responsabilità solidale del committente in materia di appalti riguarda solo l’obbligo di quest’ultimo a corrispondere le retribuzioni e i contributi nei confronti dei lavoratori.

Riposi per allattamento al padre e madre lavoratrice autonoma

L’Inps ha recepito la decisione della Corte di Cassazione (sentenza n. 22177/2018) in base alla quale il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri anche se la madre, lavoratrice autonoma, sta fruendo dell’indennità di maternità.
L’Istituto precisa che nel caso di lavoratrice autonoma, la fruizione dei permessi da parte del padre sarebbe consentita solo come alternativa all’indennità di maternità della madre. Invece la Cassazione ha ritenuto che c’è compatibilità, in quanto la lavoratrice autonoma non ha obbligo di astensione dal lavoro.
Con la circolare n. 140/2019 l’Inps ha quindi preso atto di tale decisione, precisando che dovrà essere applicata oltre che alle nuove richieste, anche a quelle già ricevute ma non definite.

Malattia: decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI

Con riferimento alla decorrenza del termine ed alla sospensione dello stesso per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, si rende necessario tenere conto della diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro.
Il termine entro cui richiedere la Naspi viene posticipato se durante il rapporto di lavoro o successivamente il dipendente si ammala o infortuna e tale evento è indennizzabile da Inps o Inail.
Con il messaggio n. 4211/2019, l’Inps fornisce precisazioni in merito al rispetto dei 68 giorni entro cui richiedere il sostegno al reddito a seguito di perdita dell’impiego. Periodo che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Gestione separata Inps: ampliamento della tutela per malattia e degenza ospedaliera

L’Inps, con la circolare n. 141/2019, ha ufficialmente recepito le novità del decreto crisi, il D.L. n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, che ha ampliato la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata, tutela attuata con l’inserimento dell’art. 2 bis, D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act).
L’Istituto di previdenza illustra le novità normative, rinviando, per quanto non diversamente specificato, alle istruzioni già fornite in materia con la circolare n. 77/2013.
Inoltre, l’Inps interpreta le novità normative a favore di tutte le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata con aliquota contributiva piena.

Reddito di cittadinanza, prime istruzioni per i centri per l’impiego  

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto misure urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
La circolare n. 3/2019 dell’Anpal illustra le istruzioni operative destinate ai Cpi per la gestione del reddito di cittadinanza.
Tra i diversi chiarimenti forniti, l’Anpal precisa che se il posto di lavoro non è nella disponibilità del centro per l’impiego (Cpi) a cui la persona si è affidata, l’offerta di lavoro va intesa come offerta di candidatura per una posizione vacante segnalata da un’azienda o un intermediario autorizzato. Se, invece, il posto di lavoro offerto è nella disponibilità del Cpi o dell’agenzia per il lavoro, l’eventuale decisione di non sottoscrivere il contratto di lavoro proposto si considera rifiuto da parte del beneficiario del reddito.

Comunicazioni obbligatorie: sospensione entrata in vigore nuovi standard

Con la nota 19 novembre 2019, prot. n. 3974, il Ministero del lavoro dà notizia della approvazione del Decreto Direttoriale 18 novembre 2019, n. 847, con il quale viene sospesa l’entrata in vigore dei nuovi standard del sistema informativo, con riferimento esclusivo al sistema delle comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, anche in somministrazione e della gente di mare allo scopo di consentire il corretto adeguamento dei sistemi informatici e dei modelli.

Settori e professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo-donna

È stato pubblicato, nella sezione dedicata, il Decreto interministeriale del 25 novembre 2019 che individua – per l’anno 2020 – i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.

Consegne a domicilio, fattorini localizzabili 

Nulla osta dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) alla dotazione individuale e all’uso di un’applicazione da parte dei “driver” occupati nelle consegne a domicilio. L’applicazione, secondo la nota Inl del 12 novembre 2019, dovrà essere finalizzata a specifiche esigenze organizzative e produttive e, tra l’altro, potrà consentire al lavoratore la visualizzazione delle consegne da effettuare e quelle effettuate durante la giornata lavorativa.

INPS: conferma della riduzione contributiva in edilizia

L’INPS ha emanato la circolare n. 145 del 28 novembre 2019, con la quale fornisce le indicazioni operative per l’ammissione alla riduzione contributiva, per l’anno 2019, prevista dall’articolo 29 del Decreto Legge n. 244/1995, e successive modifiche e integrazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile.

Al via la misurazione dei dati relativi alla rappresentanza sindacale

L’Inps, con la circolare n. 146/2019, comunica che a decorrere dal 2020 inizierà la raccolta, l’elaborazione e la comunicazione del numero delle deleghe sindacali rilasciate, per ciascun ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) riconducibili all’area di rappresentanza di Confindustria, ai fini della certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Le regole per accedere al bonus RdC

Con il messaggio Inps 4099/2019, l’Inps ha completato il quadro operativo per la fruizione del bonus collegato all’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza, introdotto dall’articolo 8 del Dl 4/2019, in vigore dal 1° aprile 2019: così, da questo mese, le aziende possono procedere al recupero dello sgravio contributivo spettante, compresi gli arretrati.
L’intervento in questione segue quello avvenuto con la circolare 104 del 19 luglio scorso che aveva fornito le indicazioni generali per l’applicazione dell’incentivo.
Venendo alla pratica, per accedere al beneficio, i datori di lavoro interessati devono effettuare la domanda telematica sul sito www.inps.it, nella sezione “portale delle agevolazioni”, attraverso il modulo di richiesta “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”.
L’Istituto, una volta ricevuta l’istanza controlla che il datore abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l’Anpal; quindi, determina l’importo e la durata del beneficio spettante; verifica – se ricorrono le condizioni previste dal Regolamento UE 1407/2013 – il registro nazionale degli aiuti di Stato ai fini del rispetto della capienza “de minimis”; infine, emette un riscontro di accoglimento della domanda, elaborando anche il relativo piano di fruizione.
Facendo un passo indietro, merita ricordare le regole generali per ottenere l’agevolazione. In primo luogo, con riferimento all’ambito applicativo, l’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, purché a tempo pieno. Il bonus vale, altresì, per i contratti di apprendistato e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Sono, invece, esclusi i rapporti di lavoro intermittente, quelli con i dirigenti ed i lavoratori domestici.
Diverse sono le condizioni da rispettare per poter accedere al bonus: va realizzato, attraverso l’assunzione incentivata, l’incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato; l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva né violare il diritto di precedenza, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione avvenga con un livello di inquadramento diverso); l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro con assetti proprietari coincidenti o con rapporti di collegamento con quello che assume. Inoltre, la fruizione dell’incentivo in questione è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 e agli obblighi di assunzione dei disabili.
Peraltro, merita ricordare le ipotesi in cui il datore beneficiario è chiamato alla restituzione del beneficio fruito, con correlata applicazione delle sanzioni civili: questa scatta nel caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione del lavoratore incentivato, a meno che lo stesso avvenga per giusta causa o per giustificato motivo (ma non venga dichiarato illegittimo). La restituzione è prevista in queste ulteriori casistiche di recesso: dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione; recesso datoriale durante il periodo di prova; dimissioni del lavoratore per giusta causa.
Tornando agli aspetti gestionali spiegati con il messaggio 4099, i datori di lavoro autorizzati a godere dell’incentivo possono esporre le relative codifiche, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2019.
Per il recupero del bonus relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.
Specifiche istruzioni riguardano poi la fruizione nel caso l’assunzione sia avvenuta per il tramite di un ente formatore così come nelle ipotesi di godimento da parte de i datori di lavoro agricoli e di quelli iscritti alla gestione pubblica.

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