Newsletter n° 4 – Aprile 2018


Dalle Entrate chiarimenti su detassazione e welfare 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato, d’intesa con Lavoro, la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, con la quale illustra il contenuto delle disposizioni introdotte nel 2017 e nel 2018 sulla detassazione e sul welfare aziendale per i premi di risultato.
Inoltre, fornisce chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della normativa emersi in questo periodo di applicazione.
L’agevolazione è stata prevista limitatamente ai premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 50.000.
Le nuove disposizioni sono volte a potenziare l’accesso al regime sostitutivo previsto per i premi di risultato, nonché ad incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, ai fini del soddisfacimento di esigenze sociali.

Lavoro a chiamata solo con valutazione dei rischi

Il datore di lavoro che utilizza il contratto intermittente senza aver effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro è sanzionato con la trasformazione a tempo pieno e indeterminato del contratto stipulato con il dipendente. Con questa interpretazione l’Ispettorato nazionale del lavoro (lettera circolare 49/2018) ricostruisce il regime sanzionatorio applicabile nei casi di ricorso al job on call senza la preventiva predisposizione del documento di valutazione dei rischi.

Dall’Inps le indicazioni operative per gli incentivi Occupazione NEET e SUD 

L’INPS ha emanato la circolare n. 48 del 19 marzo 2018, con la quale illustra la disciplina contenuta nel Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG).
Il decreto direttoriale n. 3/2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (un approfondimento in merito sulla prossima Newsletter).

Invece, con la circolare n. 49 del 19 marzo 2018, l’Inps chiarisce la disciplina contenuta nel Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018 e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO).
Il decreto direttoriale n. 3/2018, pubblicato il 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018, prevede un incentivo per l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 in regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 205/2017.

Contratto di rete e distacco all’esame dell’Inl

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 7 del 29 marzo 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in ordine ad annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che non lasciano dubbi in ordine alla violazione della disciplina di riferimento.
L’Ispettorato, proprio al fine di contrastare tali fenomeni, nella circolare riepiloga, preliminarmente, le disposizioni vigenti in materia, chiarendo sin da subito che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.

L’esame dell’Inl si concentra, altresì, su come opera il regime di solidarietà in queste ipotesi.

INL: solidarietà estesa anche alla subfornitura

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 6 del 29 marzo 2018, volta a “recepire” la sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà, disciplinato dalla predetta norma, trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.

NASpI e compatibilità con l’attività lavorativa subordinata

L’INPS con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, approfondisce alcuni aspetti connessi all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e/o alla sua compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura.

Dall’INPS le istruzioni sui servizi di baby-sitting 

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018, per chiarire gli aspetti relativi alla presentazione delle domande, per l’anno 2018, relativamente al contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia, di cui all’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012.

Linee di indirizzo sulle politiche attive, pubblicato il Dm

Pubblicato il Decreto del Lavoro n. 4 dell’11 gennaio 2018 e allegati, relativo alle Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive (2018-2020) volta a implementare la riforma dei servizi per il lavoro contenuta nel Decreto legislativo n.150 del 2015.
In allegato al Decreto sono riportati i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale (Allegato B), nonché gli indicatori degli obiettivi annuali previsti per l’anno 2018 (Allegato A).

Videosorveglianza: i casi pratici

Installazione di impianti audiovisivi facilitata ma occorre ancora fare i conti con la “vecchia” modulistica: la circolare 5/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro sancisce indubbiamente un’istruttoria a maglie più larghe in merito alle istanze presentate per il rilascio del provvedimento autorizzativo ma non cambia la documentazione che i datori interessati devono produrre al fine di ottenere il via libera. Infatti, quest’ultima resta quella disposta con comunicato del 10 marzo 2017, non essendo stata innovata dalla circolare in parola: la criticità è quella che vengano richieste informazioni non più necessarie alla luce della circolare 5.
Si ricorda come l’installazione di questi strumenti e – in genere – di quelli dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possa avvenire esclusivamente per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Inoltre, l’installazione non può avere luogo se non è preceduta da apposito accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Viceversa, se in azienda non sono presenti rappresentanze sindacali o in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti in oggetto possono essere installati solo dopo aver richiesto l’autorizzazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro o, in alternativa – nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Itl – alla sede centrale dell’Ispettorato nazionale. Peraltro, va precisato come l’articolo 4, della legge 300/1970, sancisca come detti provvedimenti abbiano natura definitiva.
L’Inl – con la lettera 4619 del 24 maggio 2017 – aveva anche precisato che, laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio, lo stesso possa comunque essere sempre sostituito da un eventuale successivo accordo sindacale.
Tornando alla circolare 5, l’Inl pone l’accento sul fatto che la valutazione istruttoria delle istanze vada concentrata sull’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente, in particolare, la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.
Così, possono essere autorizzati utilizzi di impianti audiovisivi che inquadrano direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”, purché sussistano le ragioni giustificatrici del controllo. Allo stesso modo, non è considerato dirimente specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare, poiché si tratta di elementi che possono subire modificazioni nel corso del tempo.
Sempre su questa linea, l’Inl ammette la visione delle immagini in tempo reale da postazione remota, in casi eccezionali debitamente motivati.
Più articolata rimane, invece, la fattispecie inerente la tutela del patrimonio aziendale: l’Inl precisa che la richiesta di installazione riguardante dispositivi operanti in presenza del personale aziendale va valutata con attenzione, affinché non si dia luogo a controlli troppo “invasivi” nei confronti dei lavoratori.
Si precisa, infine, come si ponga in violazione di legge l’utilizzo di apparecchiature di videosorveglianza che – seppure installate – non siano ancora state messe in funzione; così come non può mettere al riparo dalla violazione dell’articolo 4, della legge 300, la circostanza che il datore di lavoro abbia preventivamente informato i lavoratori (nota del Lavoro n. 11241/2016). Allo stesso modo, sulla scorta delle giurisprudenza, non influisce il fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.
E’, altresì, vietata l’installazione di telecamere “finte” montate a scopo esclusivamente dissuasivo, poiché tale condotta costituisce già di per sé un illecito, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’impianto: sulla stessa linea interpretativa è sempre intervenuto il Garante della Privacy.
La violazione è sanzionata con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave: infatti, resta ferma la possibilità del giudice di quintuplicare l’ammenda, se ritenuta inefficace negli importi ordinari, sulla base delle condizioni economiche del datore di lavoro.

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