Newsletter n° 8 – Agosto 2019


Inps/Anpal: al via il Bonus RdC

L’INPS ha emanato la circolare n. 104 del 19/07/2019, con la quale fornisce indicazioni amministrative in merito agli incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza. Tutte le info sulla nostra Newsletter Flash del 19 luglio scorso.

Il 5 agosto l’ANPAL ha diffuso  la nota n°10878 che fornisce a cittadini, aziende e operatori le istruzioni operative per utilizzare il servizio online Domanda e offerta di lavoro

Online il nuovo servizio di MyANPAL

Dal 15 luglio 2019, nell’area riservata MyANPAL, è disponibile la piattaforma Domanda e offerta di lavoro, sviluppata da ANPAL. La funzionalità è, peraltro, utile ai datori di lavoro per comunicare le disponibilità vacanti ai fini del bonus occupazione per l’assunzione dei percettori del RdC.

Bonus Sud per le assunzioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2019

L’Anpal ha pubblicato il decreto direttoriale del 12 luglio 2019, n. 311, con il quale ha recepito l’estensione della copertura finanziaria del bonus Sud ai primi quattro mesi dell’anno a seguito dell’articolo 39-ter del D.L. n. 34/2019.
Sul punto è intervenuto l’Inps con la circolare 102/2019, fornendo le istruzioni necessarie ai datori di lavoro per utilizzare l’esonero per le assunzioni, anche con apprendistato professionalizzante e le trasformazioni del periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019.

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà

Con la circolare n. 98 del 26 settembre 2018, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo, relativo ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 dicembre 2017.
Con il messaggio n. 2732/2019, l’Istituto precisa che vengono ammesse alla fruizione dello sgravio le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018.

Dall’Inail chiarimenti sulla nuova classificazione 

Con riferimento ai quesiti in materia di classificazione tariffaria, pervenuti da diverse Strutture territoriali, l’Inail con la nota 60010 del 12 luglio 2019 ha fornito i chiarimenti richiesti, formulati d’intesa con la Contarp Centrale.
Inoltre con nota del 15 luglio è stato anticipato che, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi, approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l’Inail ha provveduto ad aggiornare, con un’operazione centralizzata, la classificazione tariffaria delle PAT emesse con decorrenza dell’attività uguale o maggiore al 1° gennaio 2019.

I recenti chiarimenti dell’AE

  • risposta n. 295 del 22 luglio 2019 in merito al calcolo dei giorni spettanti ai fini delle detrazioni fiscali per un collaboratore con contratto co.co.co
  • risposta ad interpello 18 luglio 2019, n. 273. In un “Percorso occupabilità” e welfare aziendale adottato dalla società contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che configurano una «categoria di dipendenti» i dipendenti a maggior rischio di non impiegabilità e di fragilità sociale, non essendo quindi imponibile il percorso di formazione a loro offerto
  • risposte agli interpelli 19 luglio 2019, n.285: il rimborso spese sanitarie da parte del datore di lavoro è tassato in busta paga come accessorio della retribuzione
  • risposte agli interpelli 19 luglio 2019, n.280: con riferimento alle spese sostenute per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico dei dipendenti, la quota dell’abbonamento rimasta a carico del datore di lavoro deve essere indicata distintamente nella Certificazione Unica rispetto alla quota residua detraibile dal dipendente

Inps: l’ennesimo intervento sugli Anf

Con il messaggio n. 2815 del 24 luglio 2019, l’Inps ha reso noto che per rendere più efficace e agevole la presentazione e la gestione delle domande, nonché la compilazione dei flussi Uniemens sono state apportate alcune modifiche alla nuova Utility “Consultazione Importi ANF”, rivolta alle aziende, attive del settore privato non agricolo, intermediari e rappresentanti legali, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

Dall’Anpal la definizione dello stato di disoccupazione

Con la circolare n.1/2019, ANPAL fornisce le regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26).
Con il d.l. n. 4/2019 è stato reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione.
Dal 30 marzo 2019 sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
Nel caso del lavoro dipendente la soglia di reddito di riferimento è pari a € 8.145 annui, mentre nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari a € 4.800 annui.
Le persone che hanno i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato.

Reddito di cittadinanza: chiarimenti INL al personale ispettivo 

L’INL, con la circolare del 25.7.2019, n. 8, fornisce le indicazioni per il personale ispettivo in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (D.L. n. 4/2019 – conv. L. n. 26/2019).
L’Ispettorato nazionale del lavoro è impegnato nelle attività di controllo successive alla concessione del Rdc, con particolare riferimento all’accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro “in nero” da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del Rdc.

I fondi bilaterali possono pagare il riscatto laurea 

La circolare n. 105/2019 dell’Inps rende finalmente esecutiva la facoltà di sostenere in modo stabile riscatti e ricongiunzioni da parte tutti i fondi di solidarietà bilaterale che prevedano l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito.

Titolari dell’assegno di ricollocazione (Adr Cigs): erogazione del bonus rioccupazione

Con la circolare del 26.7.2019, n. 109, l’Inps chiarisce gli aspetti connessi al riconoscimento e all’erogazione del contributo mensile, c.d. “bonus rioccupazione”, previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione (AdRCIGS).
La circolare contiene le novità apportate dalla legge n. 205/2017 alla disciplina relativa all’assegno di ricollocazione.

Inail: domande di rateazione online

La determina presidenziale Inail n. 227 del 23 luglio 2019 ha modificato la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate concesse dall’Istituto per i debiti contributivi relativi a premi e accessori non iscritti a ruolo; è stato messo a disposizione dell’utenza un canale telematico per la proposizione delle istanze di rateazione tramite uno specifico servizio on line.
La circolare n. 22/2019 dell’Inail semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, attraverso l’eliminazione dell’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, revoca e annullamento della rateazione concessa.

Ccnl Dirigenti Industria, ok al contratto 

Più welfare e più tutele per i manager. Debuttano le politiche attive, attraverso la bilateralità, e aumenta il sostegno alla previdenza complementare nel nuovo contratto nazionale dei dirigenti sottoscritto ieri tra Confindustria e Federmanager con validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
Sul versante economico, sono stati definiti i nuovi livelli del trattamento minimo complessivo di garanzia a 69mila euro a valere dal 2020, 72mila euro dal 2022, a 75mila euro dal 2023. Per la previdenza complementare, accanto alla conferma del limite complessivo dell’8% di contribuzione totale, dal 2020 aumenta il massimale contributivo da 150mila a 180mila euro. L’impresa, previo accordo con il dirigente, può farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal manager, fino al 3%. Dal 1° gennaio 2022 è prevista l’erogazione da parte delle imprese, di un contributo annuo di almeno 4.800 euro, con la possibilità dell’impresa di anticipare il versamento del contributo minimo. Sono state aumentate le coperture nel campo della sanità integrativa e della non autosufficienza a favore degli assistiti dal fondo contrattuale. È prevista la possibilità di istituire una seconda Gestione separata del Fasi per la non autosufficienza.

Deposito telematico dei contratti collettivi

Il Ministero del Lavoro con la nota del 29.7.2019, prot. n. 2761 fornisce ulteriori chiarimenti in materia di deposito telematico dei contratti collettivi.

CIP, il nuovo servizio Inps per i dipendenti 

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2970 del 1° agosto 2019, con il quale comunica di aver messo a disposizione dei lavoratori il nuovo servizio “CIP” (Consultazione Info Previdenziali), disponibile sul sito web istituzionale e sull’APP “INPS mobile”.
Tramite il servizio “CIP” i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo potranno accedere in modo semplice e intuitivo a una serie di informazioni relative alla propria retribuzione imponibile dal punto di vista contributivo, ad alcuni elementi che possono incidere sulle future prestazioni, nonché ai conguagli operati dal datore di lavoro in occasione delle denunce Uniemens.
Il servizio “CIP” assume, infatti, una duplice veste: da un lato, di tutela dei diritti sociali dei lavoratori, dall’altro, di promozione della partecipazione di questi ultimi al processo di controllo sul comportamento delle imprese.

Dall’INL il Vademecum sul distacco transnazionale 

La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha predisposto un vademecum, per gli ispettori del lavoro, dedicato al Distacco transnazionale, nelle more del recepimento della Direttiva 2018/957/Ue, che ritorna sulla materia a due anni dall’entrata in vigore del Dlgs 136/16.
Il documento spazia dall’analisi della documentazione da esibire su richiesta dell’Ispettorato nazionale del lavoro alle modalità di controllo sulle condizione di lavoro e occupazione e sul regime sanzionatorio, concentrandosi poi, sulle differenze tra distacco non autentico e somministrazione fraudolenta, sul distacco transnazionale nelle catene di appalti e subappalti, sulle operazioni transnazionali e il caporalato, sull’impresa straniera e il lavoro nero.

Da settembre modello A1 solo online

Passa su web la gestione del modello A1: è questo l’effetto della circolare Inps 86/2019 che prevede, appunto, la modalità telematica dell’attestazione in oggetto, già attiva sul portale dell’Istituto e definitivamente obbligatoria dal prossimo 1° settembre.
Ma entriamo nel dettaglio. Innanzitutto, il modello A1 consiste nella certificazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria. Non contiene, invece, informazioni né sulle condizioni di lavoro, né sull’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’azienda, né notizie sull’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
In sostanza, il certificato in parola attesta l’obbligo per l’impresa distaccante di pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante.
Venendo alla nuova procedura, il canale telematico riguarda la presentazione delle richieste di rilascio dell’A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati, con riferimento a queste casistiche: lavoratore marittimo (articolo 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004), lavoratore subordinato distaccato (articolo 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004), accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (articolo 16 Reg. (CE) n. 883/2004).
Dal punto di vista operativo, per effettuare l’invio online, occorre accedere alla Sezione “Tutti i servizi” del sito Inps e digitare nel campo di testo libero “Servizi per le aziende e consulenti”, quindi entrare nel “Portale delle Agevolazioni”, alla voce “Distacchi”.
Una volta presentata la domanda, il richiedente potrà verificarne lo stato sull’apposito cruscotto web e verrà avvisato dell’esito via e-mail e/o via sms ai contatti indicati nella domanda.
Restano, al momento, escluse dal canale telematico le tipologie di richieste del modello per le quali è prevista la presentazione diretta da parte del lavoratore interessato: in queste ipotesi – specificate dalla circolare 86 – la trasmissione della domanda deve avvenire con la procedura attualmente in uso.
Ma cosa accade se il distacco fosse realizzato senza la presenza del modello A1? Si è occupato di questa fattispecie l’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la circolare 1/2017.
In particolare, la mancanza del modello A1, ovvero della relativa richiesta avente data certa, può costituire un indicatore che la situazione non sia qualificabile come distacco genuino: in questo caso, l’infrazione è analizzata agli accertatori come uno degli elementi utili per la valutazione complessiva, sebbene non decisivo, poiché il distacco potrebbe comunque risultare genuino.
Peraltro, nel caso opposto, la presenza del modello A1, ovvero della relativa richiesta avente data certa, non esclude la possibilità per gli organi di vigilanza di accertare eventuali ipotesi di frode, abuso o elusione.
Infine, merita ricordare come l’autenticità del distacco possa altresì essere messa in discussione quando la durata del medesimo sia superiore ai 24 mesi (Regolamento (CE) n. 883/2004) o comunque si rilevino ulteriori elementi che depongano per la non temporaneità del distacco stesso.

News dallo Studio…..

Seguiteci sulla nostra pagina Linkedin !