Newsletter n° 8 – Agosto 2022


Congedi, spazio ai padri e più tutele agli autonomi

Più spazio ai padri lavoratori nella fruizione dei congedi per i figli, nove mesi di astensione facoltativa per i genitori indennizzati al 30% e fino ai 12 anni del bambino, più tutele per i lavoratori autonomi e una corsia preferenziale nell’accesso allo smart working per genitori e caregiver familiari. Sono le misure chiave del decreto legislativo 105/2022, pubblicato sulla GU del 29 luglio scorso, che recepisce in Italia le regole della direttiva Ue 1158 del 2019 sull’equilibrio fra attività professionale e vita familiare. I messaggi Inps 3066/2022 e 3096/2022 si sono occupati di fornire le prime indicazioni operative.

Congedo obbligatorio ai padri
La prima novità sostanziale, anche a livello culturale, è che i padri lavoratori acquistano a regime un “loro”, autonomo congedo obbligatorio (che si chiama proprio «congedo di paternità obbligatorio», disciplinato dal nuovo articolo 27-bis del Testo unico sulla maternità e paternità, il Dlgs 151/2001): dieci giorni lavorativi non frazionabili a ore, coperti da una indennità pari al 100% della retribuzione, da usare anche in via non continuativa, a partire dai due mesi precedenti la data presunta della nascita del figlio ed entro i cinque mesi successivi. In caso di parto plurimo, la durata del congedo aumenta a 20 giorni. Attenzione, perché questa norma porta con sé il divieto di licenziamento del padre fruitore del congedo fino ad un anno di vita del bambino, al pari della madre.
Il padre può fruire del congedo anche durante il periodo di maternità della madre lavoratrice e il diritto si applica anche ai padri adottivi o affidatari.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo dei datori a fruire del congedo di paternità per i lavoratori sono puniti con la sanzione da 516 a 2.582 euro e, se rilevati nei due anni precedenti la richiesta da parte dell’azienda della certificazione della parità di genere o di altre certificazioni analoghe previste dalle Regioni o dalle Province autonome, impediscono di ottenere le certificazioni.
Oggi il congedo per i neo-papà, introdotto per la prima volta dalla legge 92/2012 e con un numero di giorni che è stato progressivamente portato a dieci, è utilizzato da 135mila lavoratori, in lenta crescita.
Si chiamerà invece «congedo di paternità alternativo» quello fruito dal padre lavoratore in sostituzione dell’astensione obbligatoria della madre, in casi particolari (quali morte o grave infermità della madre stessa, o abbandono del figlio da parte di lei).

Nuovi congedi parentali
Diventa più paritaria anche l’articolazione dei congedi parentali, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro disponibili per entrambi i genitori. I mesi indennizzati al 30% della retribuzione passano da sei a nove, fruibili entro i 12 anni di età del figlio (anziché sei). Così, ciascun genitore lavoratore potrà avere tre mesi di congedo parentale non trasferibili all’altro, e aggiungere poi, in alternativa all’altro genitore, tre mesi di ulteriore congedo. Oggi i sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% sono fruiti per il 75% dalle madri.
Passa da 10 a 11 mesi la durata totale del diritto al congedo parentale che spetta al genitore solo (anche per affidamento esclusivo del figlio). Il genitore solo potrà avere il congedo indennizzato al 30% per un periodo massimo di nove mesi, in linea con quanto accade per le coppie.
Inoltre, l’indennità del 30% deve essere calcolata oltre che sulla retribuzione media giornaliera anche sul rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive, in precedenza escluso dal conteggio. Ne deriva che le basi di calcolo dell’indennità del congedo di maternità/paternità alternativo e del congedo parentale saranno perfettamente coincidenti.
La nuova normativa prevede anche che non vi sia più decurtazione di ferie, riposi e tredicesima mensilità.

Più tutele agli autonomi
L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste si estende ai periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. La parità nella fruizione dei congedi parentali si applicherà anche ai lavoratori autonomi: alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps spetta un’indennità per tre mesi ciascuno entro i primi 12 dodici anni di vita del figlio, ai quali potranno aggiungersi, in alternativa tra i genitori, tre mesi di congedo.

Smart working
Infine, il decreto modifica le regole sullo smart working della legge 81/2017, prevedendo una via preferenziale per i lavoratori genitori di figli fino a 12 anni (e non più solo per le madri lavoratrici nei tre anni successivi alla fine del congedo di maternità, come è oggi), genitori di figli con disabilità, lavoratori disabili gravi o che siano caregiver familiari.

I prossimi passi nel Family Act
Il recepimento della direttiva europea 1158 è il primo passo di un percorso che continuerà con i decreti di attuazione del Family act, a partire dall’aumento della durata del congedo obbligatorio per i padri.
Il Family Act prevede anche di innalzare a 14 anni l’età dei figli entro la quale i genitori possono usare i congedi parentali e, tra i criteri di delega al Governo, contiene quello di aumentare l’indennità obbligatoria per il congedo di maternità.

Decreto Aiuti-bis: approvato il 4 agosto in Cdm

In attesa della pubblicazione del testo in GU, di seguito una sintesi delle principali misure contenute nel provvedimento:

Sgravio aggiuntivo fino al 2% dei contributi: un taglio del cuneo contributivo dell’1,2% per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a carico dei lavoratori con retribuzione imponibile entro i 35 mila euro si aggiunge all’esenzione contributiva dello 0,8% in vigore dallo scorso gennaio e fino alla fine dell’anno. Per sei mesi l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, dunque è di due punti percentuali.

Bonus di 200 euro per chi è stato escluso finora: il bonus di 200 euro è riconosciuto anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 che finora non hanno beneficiato dell’indennità, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (stagionali, precari, cassintegrati a zero ore, lavoratrici in maternità). L’indennità sarà pagata, in via automatica, tramite i datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.

Fringe benefit, esenzione raddoppiata per il 2022: viene raddoppiato da 258 a 516 (forse innalzato a 600) euro il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali. Una misura temporanea, sul modello di quanto fatto durante l’emergenza Covid, limitata al periodo d’imposta 2022 (quindi con effetto retroattivo) e questa volta collegata all’emergenza del caro bollette. Non concorreranno infatti a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti «nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».

Convertito in legge il decreto Aiuti: ulteriori misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Tra le novità, spiccano:

– Indennità per i lavoratori part-time (art. 2 bis). In particolare, per il 2022, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno 1 mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, e che – alla data della domanda – non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente oppure percettori di NASpI o di trattamento pensionistico. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per il 2022. Le prime istruzioni dell’Istituto sono state fornite con il messaggio 3097/2022;

reddito di cittadinanza. All’art. 34-bis si precisa che i datori di lavoro privati possano proporre offerte di lavoro congrue direttamente ai percettori del reddito, salvo comunicarne l’eventuale mancata accettazione al centro per l’impiego competente, anche ai fini della decadenza del beneficio. Qui deve intervenire un provvedimento regolatorio del ministero del Lavoro.

Operativa la decontribuzione Sud per il secondo semestre dell’anno

Anche se l’agevolazione è prevista fino al 2029, il via libera Ue vale solo sei mesi, quindi per il secondo semestre del 2022. Lo ha comunicato l’Inps nella circolare 90/2022 con cui ha fornito, tra l’altro, le modalità operative per l’indicazione dell’esonero nel flusso uniemens.

Dall’Inps le istruzioni per la CIGO in caso di temperature elevate

L’Inps ha pubblicato il messaggio 2999/2022 con il quale fornisce le istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate. Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”. In una pubblicazione Inail dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, le linee guida per prevenire le patologie da stress termico.

Nuovi standard per la comunicazione dei lavoratori distaccati in Italia

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 18 luglio 2022, il Decreto n. 170 del 6 agosto 2021, relativo alla comunicazione sul distacco transnazionale nell’ambito di una prestazione di servizi in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.
Il decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro per i lavoratori distaccati in Italia, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.
Il decreto, inoltre, si applica anche alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

Fondi di solidarietà bilaterali, precisazioni dall’Inps

L’Inps, con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022, fornisce ulteriori precisazioni in ordine alle modifiche che il riordino della normativa ha apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma.

Contratto di espansione e indennità 

Con la circolare 88/2022 l’Inps ha fornito alcune precisazioni sul tema del Contratto di espansione e dell’indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Buoni pasto non erogati: le ultime dall’AE  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14 luglio 2022, n. 377 afferma che il bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto non riconosciuti nel corso dell’emergenza Covid-19 non è esente IRPEF, e non rientrando tra le forme di welfare agevolate concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Rimborsi per trasferte fuori dal Comune in linea con i costi del trasporto pubblico

La risposta a interpello 405/2022 delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’articolo 51, comma 5 del Tuir, con particolare riguardo alle modalità di determinazione dell’indennità che può essere corrisposta – in esenzione d’imposta se non supera le tabelle Aci – al dipendente che si avvalga del proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento di trasferte al di fuori del comune in cui è ubicata la sede di lavoro.

Adeguamento della disciplina del Fondo di Integrazione Salariale

E’ stato firmato firmato il Decreto Interministeriale del Lavoro che interessa l’adeguamento della disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), già istituito presso l’INPS, alla luce delle modifiche introdotte in sede di Riforma degli Ammortizzatori sociali dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 191-216, Legge 30 dicembre 2021, n. 234). In particolare, il Decreto adegua, a decorrere dal primo gennaio 2022, la disciplina del FIS di cui al Decreto Interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro, alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, come integrate e modificate dalla Legge di Bilancio. Restano salvi i trattamenti di Assegno ordinario e di solidarietà già autorizzati e corrisposti in base alle previgenti previsioni.

Bonus trasporti da 60 euro: definite le modalità per le istanze

Attuato tramite decreto interministeriale, il bonus trasporti viene potenziato nelle risorse dal Dl Aiuti-bis ed è compatibile con il welfare aziendale. La nuova agevolazione, introdotta dall’articolo 35, del Dl 50/2022, consentirà, tramite il relativo portale bonustrasporti.lavoro.gov.it (che dovrebbe essere attivato nelle prossime settimane) di chiedere un buono di 60 euro o importo inferiore, da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. I beneficiari sono le persone fisiche con un reddito non superiore a 35mila euro nell’anno 2021. Possono fruirne anche tutti i lavoratori, compresi i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi, nel rispetto del limite reddituale e comunque fino a esaurimento delle risorse stanziate.

Entro il 30 novembre domande all’Inps per il bonus lavoratori fragili

I lavoratori fragili che, in base all’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, l’anno scorso si sono assentati dal lavoro a fronte di certificato medico e hanno superato il limite massimo di giorni indennizzabili dall’Inps, potranno chiedere entro il 30 novembre il bonus da 1.000 euro previsto dalla legge 234/2021 in loro favore. Nella circolare 96/2022, l’istituto di previdenza elenca, a titolo di esempio, alcune categorie interessate, nonché il calcolo del periodo massimo indennizzabile.

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