Newsletter n° 1 – Gennaio 2026


Benefici normativi e contributivi, condizioni per la fruizione

L’Inps, con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, fornisce le indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
In particolare, l’Istituto illustra le modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni conseguenti alle violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione e i termini e la misura del loro recupero da parte dei datori di lavoro.

Chi lavora durante la Cig deve avvisare l’azienda

Dallo scorso 18 dicembre è cambiata ancora una volta la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione per i lavoratori che percepiscono il trattamento di cassa integrazione. La modifica è contenuta nell’articolo 22 della legge 182/2025 che reca disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle attività economiche e ai servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Il lavoratore percettore della cassa che, durante il periodo di fruizione del trattamento, svolga attività lavorativa, è tenuto, infatti, a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale.

Nuove regole per la malattia dal mese di marzo

Con il messaggio 3743/2025, l’Inps ha ufficializzato il posticipo dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti l’inserimento del certificato di malattia in Uniemens.
Il nuovo messaggio rinvia al 3029/2025 con cui sono state fornite le istruzioni riguardanti il nuovo adempimento, limitandosi ad affermare che le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens sono differite al mese di competenza di marzo 2026.

Bonus parità di genere, al via le domande per le certificazioni 2025 

Le aziende che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere nel 2025 possono presentare domanda all’Inps al fine di beneficiare del relativo esonero contributivo. Con il messaggio 3804/2025, l’istituto di previdenza ha comunicato che, nella sezione “portale delle agevolazioni” del suo sito internet, è stato messo a disposizione il modulo da compilare per l’invio dell’istanza online, operazione che si potrà svolgere entro il 30 aprile 2026.
L’agevolazione, introdotta dall’articolo 5 della legge 162/2021, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino all’1% degli stessi e per un massimo di 50mila euro all’anno per ogni azienda. Viene riconosciuto per tutta la durata della certificazione, pari a 36 mesi.
Tuttavia, l’importo effettivamente erogato è vincolato al budget complessivo a disposizione, che è di 50 milioni di euro all’anno. Qualora le richieste siano numerose, l’esonero effettivamente spettante può essere inferiore a quello teorico, perché i 50 milioni vengono ripartiti tra tutti gli aventi diritto. Ciò è già successo con riferimento alle certificazioni conseguite nel 2023, per le quali l’esonero teorico è stato decurtato di circa il 31 per cento.

Congedo fino a 24 mesi e permessi aggiuntivi retribuiti, come cambia la 104 per i “fragili”

La legge 106/2025 (Gazzetta Ufficiale n. 171/2025, entrata in vigore il 9 agosto 2025), costituisce un significativo potenziamento del sistema di protezione per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, nonché delle garanzie per le loro famiglie. Il Legislatore ha inteso infatti aggiornare e integrare la cornice normativa tradizionalmente individuata nella legge 104/1992 (legge quadro sulla disabilità), mantenendone vigore ed efficacia, ma elevandone le tutele e ampliando l’orizzonte applicativo. Con ciò, la legge 106/2025 non sostituisce la 104/1992, ma la affianca e ne estende la portata in chiave moderna, rispondendo alle mutate esigenze del mondo del lavoro e della salute.
La nuova normativa, destinata tanto ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato quanto, in parte, ai lavoratori autonomi continuativi, si articola in due filoni principali: da un lato la conservazione del posto di lavoro per chi è colpito da grave malattia, dall’altro il riconoscimento di permessi retribuiti per cure, visite ed esami.
L’articolo 1 della legge stabilisce che i dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da patologie invalidanti o croniche – anche rare – che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possano richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a un massimo di ventiquattro mesi. Durante tale periodo il lavoratore mantiene il posto di lavoro, benché non abbia diritto alla retribuzione e non possa svolgere alcuna attività lavorativa, neppure autonoma.
La misura è compatibile con l’eventuale godimento di altri benefici economici o giuridici spettanti al lavoratore e decorre solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti “a qualunque titolo”. Il periodo di congedo non è computato né ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; tuttavia il lavoratore ha facoltà di riscattarlo mediante versamenti volontari contributivi, secondo la disciplina vigente in materia di prosecuzione volontaria.

Permessi malati oncologici, indennizzi equiparati a quelli per la malattia 

L’indennizzo previsto per le 10 ore di permesso aggiuntive concesse ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, potrà essere determinato in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (Rmgg) utile ai fine della malattia. Lo specifica l’Inps nella circolare 152/2025.
Le nuove regole introdotte dall’articolo 2 della legge 106/25 riguardano i lavoratori privati e pubblici affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, comportanti un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. A tali soggetti, dal 1° gennaio 2026, è offerta la possibilità di usufruire di 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti. Il diritto si estende anche al figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Spese per trasferte e missioni: dopo un anno le istruzioni

Escono dal reddito imponibile i rimborsi riconosciuti ai dipendenti per l’utilizzo dell’automobile privata per trasferte e missioni anche all’interno del comune, a patto che le spese siano comprovate e documentate. È una delle indicazioni contenute nella circolare n. 15/E/2025, con cui l’Agenzia Entrate fornisce istruzioni – dopo un anno – sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa. Il documento di prassi definisce in modo puntuale le condizioni da rispettare e anche i casi in cui è richiesto l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile, offrendo un quadro unitario delle regole da applicare.

Dimissioni, sì alla Naspi se subentra la giusta causa

L’Inps torna sulla delicata e dibattuta questione relativa alle dimissioni per fatti concludenti. Lo fa con la circolare 154/2025 ponendo l’accento sull’efficacia delle dimissioni intervenute dopo l’avvio da parte del datore di lavoro della procedura telematica. Più propriamente, il focus della circolare si incentra sulla possibilità del lavoratore di poter far ricorso alla Naspi quando, nei termini previsti dalla normativa, egli presenti le dimissioni telematiche per giusta causa interrompendo la procedura introdotta dal Collegato lavoro. Tali dimissioni prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti. Analogamente l’Inps evidenzia che l’accesso alla Naspi è comunque consentito laddove il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo si colleghi a un’assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi nel tempo.
Non è sempre detto, afferma l’Inps, che la prolungata assenza del dipendente si debba automaticamente tradurre in un’attivazione della procedura di dimissioni per fatti concludenti secondo l’articolo 19 della legge 203/2024. È facoltà del datore di lavoro farvi ricorso ovvero procedere per altre vie.

Pubblicate le linee guida per l’implementazione dell’AI nel mondo del lavoro 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto n. 180 del 17 dicembre 2025, contenente le Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro.
Le Linee guida sono finalizzate a promuovere l’adozione consapevole dell’Intelligenza Artificiale nei contesti lavorativi, tutelando i diritti dei lavoratori, favorendo l’innovazione sostenibile e garantendo la conformità alle normative vigenti.

Collocamento dei disabili, invio del prospetto entro il 31 gennaio

I datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio sono tenuti ad inviare agli uffici competenti, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno il prospetto informativo dal quale risultino:
1) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
2) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
3) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Assunzioni obbligatorie anche tramite distacco nel terzo settore

Il decreto legge Sicurezza sul lavoro (159/2025), amplia le possibilità di ricorso alle convenzioni per l’inserimento lavorativo aventi a oggetto il conferimento di commesse di lavoro attraverso le quali adempiere all’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.
Le modifiche, introdotte dall’articolo 14-bis del Dl 159/2025, riguardano due particolari tipologie di convenzioni: quelle per l’inserimento lavorativo dei disabili previste dall’articolo 12-bis della legge 68/1999 e le convenzioni quadro su base territoriale secondo l’articolo 14 del Dlgs 276/2003.
Con riferimento alla prima categoria, viene innanzitutto allargata la platea dei “soggetti destinatari” che, oltre alle classiche cooperative sociali e imprese sociali (e ai datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di disabili) ricomprende ora gli enti del terzo settore non commerciali e le società benefit. Questi soggetti, dinnanzi agli uffici competenti del collocamento obbligatorio, sono abilitati a stipulare con i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti tenuti al rispetto della quota di riserva del 7% (definiti “soggetti conferenti”), una convenzione in forza della quale l’obbligo di assunzione viene assolto dai destinatari in cambio di apposite commesse ricevute dai conferenti.
Per effetto del decreto legge 159/2025, la quota di assunzioni obbligatorie richiesta dall’articolo 3 della legge 68/1999 che può essere coperta attraverso queste convenzioni trilaterali è stata innalzata dal 10% al 60% del numero complessivo dei lavoratori disabili da assumere.

Somministrazione, gli obblighi di comunicazione alle OOSS 

I datori di lavoro che ricorrono alla somministrazione devono ricordare l’obbligo della comunicazione a consuntivo ogni dodici mesi sui contratti stipulati (nr dei contratti stipulati, durata degli stessi, nr e qualifica dei lavoratori interessati). Comunicazione da inviare, di norma, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, salvo eventuale diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva.
Nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento di tale ultimo obbligo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00, qualora l’adempimento non sia espletato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente.

Dalle Tabelle Aci 2026 costi chilometrici in calo per le auto in produzione

Le tabelle Aci 2026, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 297/2025 del 23 dicembre scorso, delineano uno scenario a due velocità: diminuisce il costo chilometrico dei veicoli attualmente in produzione, mentre aumenta quello dei modelli fuori produzione a gasolio ed elettrificati (elettrici e plug-in). In particolare, per questi ultimi, i costi registrano incrementi rispettivamente dello 0,8% e dell’1,7 per cento.

Ecco i settori dove emerge la disparità uomo-donna

È stato emanato lo scorso 31 dicembre il decreto interministeriale 3795 Lavoro-Mef che individua per il 2026, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. I settori e le professioni individuati negli allegati A e B al decreto sono rilevanti ai fini dell’applicazione degli incentivi con sgravio contributivo del 50% fino a 18 mesi previsti dall’articolo 4, comma 11, della legge 92/2012 per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

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